Decreto
Ministeriale del 31/07/1934 (Vedi Container per Vernici)
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento,
l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
NOTE
TESTO
TITOLO I - Avvertenze generali
TITOLO II - Classificazione - Equivalenza - Potenzialità
Art. 1.
Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti.
Art. 2. Apparecchi per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la
distillazione frazionata degli oli.
Art. 3.
Art. 4. Equivalenza fra le varie specie di liquidi.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Potenzialità dei depositi e degli stabilimenti.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
TITOLO III - Disposizioni generali Ubicazione.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20. Modalità costruttive dei fabbricati.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. Impianti ed apparecchi di riscaldamento.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26. Macchinari speciali per gli stabilimenti.
Art. 27. Macchinari comuni per gli stabilimenti e i depositi.
Art. 28. Impianti elettrici.
Art. 29. Linee di trasporto di energia elettrica.
Art. 30. Parafulmini.
Art. 31. Impianti e mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
TITOLO IV - Disposizioni particolari
Art. 38.
Zona di protezione. -
Art. 39. Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti,
monumenti, ecc. -
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48. Sistemazioni interne
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53. Serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A, B e C.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64. Serbatoi interrati per liquidi delle categorie A, B e C.
Art. 65.
Art. 66. Serbatoi interrati per liquidi infiammabili della categoria A (classe
6ª). -
Art. 67. Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10ª). -
Art. 68. Serbatoi di oli combustibili per impianti di riscaldamento centrale. -
TITOLO V - Dispositivi di sicurezza
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71. Gradi di sicurezza. -
Art. 72. Travasi a circuito chiuso. -
TITOLO VI - Disposizioni relative all'esercizio degli stabilimenti e dei depositl di oli minerali -
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75. Maneggio degli oli minerali e loro derivati nell'interno degli
stabilimenti e dei depositi.
Art. 76. Residui di lavorazione. -
Art. 77. Mezzi terrestri di trasporto e di rifornimento
Art. 78. Norme di esercizio. -
Art. 79. Rifornimento dei serbatoi per distributori stradali mediante fusti. -
Art. 80. Circolazione degli autoveicoli trasportanti oli minerali e loro
derivati. -
Art. 81. Mezzi di trasporto per via d'acqua (marittimi, lagunari, lacuali e
fluviali).
Art. 82. Mezzi di distribuzione.
Art. 83. Recipienti e imballaggi.
Art. 84. Rivendite nell'abitato. -
Art. 85.
Art. 86.
TITOLO VII - Autorimesse Classificazione.
Art. 87.
Art. 88. Ubicazione.
Art. 89.
Art. 90. Officine di riparazione annesse alle autorimesse.
Art. 91. Impianti di illuminazione - Parafulmini - Riscaldamento.
Art. 92. Norme speciali di costruzione.
Art. 93.
Art. 94.
Art. 95. Norme di esercizio.
Art. 96. Magazzini di materiali di ricambio Oli e grassi lubrificanti.
Art. 97. Carburanti e loro rifornimento.
Art. 98. Parcamento.
Art. 99. Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.
Art. 100. Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli.
TITOLO VIII - Disposizioni completive e transitorie
Art. 101.
Deroghe per le norme di sicurezza per gli stabilimenti, per i depositi, per le
autorimesse e per le officine di riparazione.
Art. 102. Revisione degli impianti esistenti.
TESTO
1. Sono
approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la
lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita
di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.
2. Con l'entrata in vigore delle norme tecniche predette, che saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale del regno, s'intendono abrogate le disposizioni
contenute nei regolamenti locali, che disciplinano la stessa materia.
Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la sua
registrazione.
Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
TITOLO I - Avvertenze generali
I. Alla
direzione degli stabilimenti in cui si lavorano oli minerali e loro derivati
devono essere preposti dottori in ingegneria o in chimica abilitati
all'esercizio della professione. La direzione dei depositi di tali sostanze, a
qualsiasi scopo costituiti, deve essere affidata a persona tecnicamente idonea.
II. Gli stabilimenti dove si lavorano, o comunque si manipolano oli minerali e
loro derivati infiammabili e combustibili, nonché i depositi di tali sostanze e
i magazzini di vendita, devono essere custoditi da guardie particolari giurate.
Sono dispensati dall'osservanza di questa norma: i depositi di minore entità (classi
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª), i distributori stradali, le rivendite e le piccole
rivendite .
III. E' fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o armi cariche, o comunque
far fuoco o illuminare a fiamma libera, negli ambienti e nei locali dove si
producono, manipolano o conservano oli minerali e loro derivati, tanto se tali
sostanze sono racchiuse in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi, per
il genere del lavoro compiuto sia pure accidentalmente, nel campo di
esplodibilità o di infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente. Gli
stessi divieti devono essere osservati durante il travaso (anche all'aperto) da
serbatoi, o da carri serbatoi ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o, da
fusti, bidoni e simili.
Nei sopraddetti ambienti e locali devono essere costantemente affissi cartelli o
scritte ricordanti il divieto di fumare, di impiegare fiamme libere e di portare
fiammiferi.
IV. All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono
essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari
e simili. I guardiani, durante il servizio di sorveglianza esterna ai locali,
possono andare armati.
Gli operai e i lavoranti devono essere saltuariamente sottoposti a visite di
controllo. La vigilanza più scrupolosa deve essere esercitata, di continuo, dai
dirigenti e dai sorveglianti, nell'interno dello stabilimento, del deposito o
del magazzino.
Le punizioni disciplinari, in caso di inosservanza delle cautele prescritte,
debbono essere pronte ed esemplari.
E' vietato calzare scarpe ferrate negli ambienti dove sono da temere miscele
esplosive coll'aria.
V. Debbono essere curati il massimo ordine e la maggiore pulizia ovunque sono
depositate, manipolate o lavorate sostanze che possono dar luogo a scoppio od
incendio.
All'uopo, in ogni stabilimento o deposito, deve esistere un regolamento interno,
affisso in portineria, contenente, tra le altre norme cautelative, tassative
disposizioni al riguardo, sul rispetto delle quali non si deve assolutamente
transigere.
Tutto il personale deve prendere conoscenza di tale regolamento, all'atto
dell'assunzione in servizio.
VI. Sono formalmente vietati, nel recinto degli stabilimenti e dei depositi,
specialmente vicino ai laboratori, serbatoi, locali di travaso o magazzini, e
nei cortili fra i medesimi, i mucchi di casse vecchie, di rottami di legno, di
segatura, di trucioli, di stracci, di carta e simili tanto più se imbrattati di
sostanze infiammabili o grasse. E' altresì vietata la sosta di carri carichi di
materie pericolose. I carri debbono essere prontamente scaricati e le materie
suddette essere subito eliminate o tenute in osservazione, per poter intervenire
prontamente in caso di bisogno.
L'isolamento è necessario anche per le riserve di materie che possono andare
soggette a combustione spontanea, per riscaldamento interno della massa.
Gli stracci puliti e quelli usati e unti devono stare separatamente: i primi,
nell'interno delle officine e dei laboratori, gli altri fuori, entro apposite
cassette (preferibilmente metalliche), con coperchio ed iscrizione. Gli stracci
impregnati di liquidi infiammabili o di vernici, devono stare in speciali
cassette metalliche munite di coperchio, situate all'esterno dai laboratori e
discoste dai medesimi.
VII. I mezzi di estinzione, di cui deve essere conosciuta perfettamente
l'esistenza, l'ubicazione e l'uso, da tutti gli addetti ai depositi e agli
stabilimenti nei quali si conservano o si manipolano sostanze pericolose di
scoppio o di incendio, devono essere tenuti in evidenza. Tali mezzi devono
essere preferibilmente tinti in rosso, perché risultino più appariscenti. Gli
estintori, i recipienti e le carriole con sabbia, i secchielli, gli attrezzi,
ecc. debbono essere posti preferibilmente all'esterno dell'ingresso degli
ambienti e dei locali dello stabilimento o del deposito, e nei luoghi di
passaggio, perché siano prontamente sotto mano. Se tali mezzi debbono rimanere
all'aperto, occorre che siano riparati in apposite nicchie, armadietti,
tettoiette e simili.
Contro cavi percorsi da corrente elettrica, contro motori elettrici e simili,
non deve farsi uso di estintori portatili a getto continuo occorre invece
adoperare sabbia (o terra), o neve carbonica, ovvero un apparecchio a
nebulizzazione, o altro simile, che produca un getto non continuo, ma suddiviso
e di natura isolante (dielettrico).
Negli ambienti chiusi non si devono impiegare estintori caricati con sostanze
che, al momento dell'uso, sviluppino gas tossici. Gli estintori stessi possono
essere impiegati se le cariche contengono sostanze capaci di neutralizzare i gas
tossici.
VIII. Per provvedere efficacemente, mediante sabbia, alla estinzione di incendi
di materie infiammabili, è necessario disporre di congrui quantitativi, che
possono variare da almeno 10 chilogrammi per ogni distributore di benzina (fisso
o a carrello) sino a 200, 300 chilogrammi, e anche un metro cubo o più per le
officine, i laboratori, i magazzini e simili, secondo l'ampiezza dei medesimi e
i quantitativi di sostanze infiammabili in essi depositate, oppure in
lavorazione, o in manipolazione. Per assicurare la prontezza dell'intervento, il
quantitativo totale della sabbia deve essere diviso in due parti: la prima,
suddivisa in un conveniente numero di secchielli, o bidoni con manico,
possibilmente appesi a lunghi ganci nelle pareti esterne (o interne) dei locali,
per avere subito disponibile il mezzo atto a soffocare fiammate improvvise o un
principio d'incendio l'altra parte, concentrata in alcune posizioni centrali
dello stabilimento o del deposito, opportunamente scelte, conservando la sabbia
entro carriole con coperchio, vicino alle quali debbono stare, appesi al muro,
in numero uguale alle carriole, pale a lungo manico e a ferro leggermente
concavo, da adoperarsi per il lancio a distanza della sabbia sopra una
superficie anche larga di materie in fiamme.
La sabbia deve essere fine e, per la benzina, le miscele carburanti, il petrolio
e gli idrocarburi in genere, deve essere umida.
In mancanza di sabbia, possono servire la terra, la cenere, il gesso. La terra
deve essere umida per le sostanze grasse.
IX. Le sostanze che, incendiandosi, possono dar luogo ad esplosione, non devono
di massima essere immagazzinate in sotterranei, né in ambienti coperti a volta
reale, o comunque a volte troppo resistenti, a meno che non esista un adeguato
compenso in numerose ed ampie aperture laterali. Se nel fabbricato non esistono
lucernari, le coperture devono essere leggere e facilmente sfondabili sotto
l'impulso dei gas che si sviluppano nell'incendio.
In qualche caso eccezionale, trattandosi di vecchi fabbricati (specialmente se
adattati in via provvisoria), potrà essere lasciato il tetto colla propria
ossatura di legno, costruendo sotto l'ossatura stessa un soffitto di rete
metallica intonacata.
X. I montacarichi di legno devono essere gradualmente soppressi e sostituiti con
altri di metallo, chiusi in gabbia di muratura, resistente al fuoco e isolata, a
tenuta di fuoco e di fumo, e con serramenti di ferro.
XI. Il personale adibito a depositi o a stabilimenti nei quali si conservano o
si lavorano oli minerali e loro derivati, deve essere istruito sulle cautele da
osservare per ovviare a incendi e a scoppi, e per intervenire prontamente ed
efficacemente in caso di bisogno.
E' opportuno che siano fatte frequenti prove collettive, durante le quali si
dovrà sperimentare l'opportunità delle disposizioni particolari stabilite (se
occorre, di concerto coi civici pompieri) per i locali pericolosi.
XII. Nei grandi stabilimenti o depositi ove si impiegano oli minerali e loro
derivati, deve essere assicurata una riserva di acqua (sia pure di mare), con
mezzi indipendenti da quelli dei pubblici servizi e commisurata alla entità
dello stabilimento o del deposito.
Le guarnizioni dei pistoni delle pompe, i tubi, le manichette, i giunti devono
essere mantenuti in piena efficienza e di frequente deve essere verificato che
le bocchette fisse di presa per l'innesto dei tubi, siano in perfetto stato e al
loro posto.
L'apertura del bocchello delle lance e degli idranti, deve avere forma e
dimensioni tali da assicurare, in concorso con altri elementi e manovre, il
maggiore rendimento, o come portata d'acqua (raffreddamento, allagamento), o
come velocità d'uscita del liquido (gittata), oppure come spinta o forza d'urto
(soffocamento, abbattimento).
Nei paesi di clima molto freddo, deve essere provveduto a che negli idranti
l'acqua di riserva non geli (ad esempio, mescolando ad essa un congruo
quantitativo di glicerina, oppure il 28 per cento di cloruro di calcio).
Di frequente devono essere eseguite esercitazioni colle pompe e con qualche
estintore, rimettendo poi questi immediatamente in ordine colle cariche di
riserva, in modo che siano sempre efficienti per le materie per le quali
dovrebbero eventualmente servire, e in stato di perfetto funzionamento.
XIII. Presso ogni reparto o laboratorio, presso ogni macchina speciale, presso
ogni distributore stradale e in ogni altro caso in cui possa esservi pericolo di
incendio o scoppio, deve esistere una istruzione scritta, compilata dalla
direzione del deposito o dello stabilimento, o dalla ditta fornitrice del
macchinario o del distributore, ecc., contenente norme per l'uso del macchinario,
per la sua pulizia e buona conservazione, per evitare infortuni, e per
l'immediato uso dei mezzi di estinzione che si hanno sottomano.
XIV. Gli ambienti nei quali si maneggiano sostanze che possono produrre miscele
tonanti, devono essere aereati e ventilati energicamente, al fine di evitare che
si accumulino vapori di quelle sostanze e che si formino pericolose miscele.
Deve inoltre essere provveduto affinché quei vapori non calino in sotterranei o
in cantine, ove possono produrre asfissia e preparare esplosioni se vi è
concomitanza di un fatto incendivo qualsiasi, o non cadano su fuochi nudi, o in
luogo ove possano prodursi corti circuiti, o scintille. Se non esiste una
ventilazione naturale capace di diluire tali miscele, bisogna provocare
artificialmente la ventilazione necessaria.
XV. Le macchine, gli apparecchi e i recipienti che contengono gas o liquidi
infiammabili sotto pressione quelli entro cui si lavorano prodotti solidi o
liquidi a forte pressione e ad alta temperatura (piroscissione, berginizzazione,
idrogenazione, produzione di materie per sintesi, ecc.) le caldaie delle
raffinerie, e simili e qualunque macchina o apparecchio o recipiente in cui si
possano verificare soprapressioni o riscaldamenti pericolosi, oppure pericolose
sovrapproduzioni, o comunque miscele o sostanze o condizioni capaci di generare
scoppio o violenta combustione prima di essere messi in esercizio, debbono
essere collaudati, e poi, ove occorra, periodicamente visitati dall'associazione
nazionale per il controllo della combustione.
Tutte queste macchine, apparecchi, recipienti speciali, ecc., in postazione
stabile o mobile, devono portare, ben visibile, una placca fissa, sulla quale
devono apparire: a) nome e indirizzo del costruttore, o marchio di fabbrica
legalmente depositato b) numero di matricola e anno di fabbricazione c)
pressioni e temperature che non si devono sorpassare d) se del caso massima
produzione oraria (o giornaliera) da non sorpassare e) altre indicazioni
prudenziali. Vicino alla placca deve essere fatto cenno dei collaudi e dell'ente
che li ha eseguiti.
Queste macchine, apparecchi e recipienti devono essere affidati a personale
tecnicamente idoneo.
XVI. Gli apparecchi, i gasometri e i grossi recipienti che hanno contenuto gas
infiammabili o liquidi vaporizzabili i cui vapori, in miscela con l'aria o con
altri vapori o gas, possono dare luogo a violenta combustione o anche a
esplosione, devono essere di frequente ispezionati da personale competente e, se
del caso, essere ripuliti o riparati con ogni attenzione, sotto la continua
vigilanza di un tecnico responsabile.
E' prudente, prima di riparare a fuoco recipienti del genere o di introdursi
entro serbatoi, gassometri e simili, constatare mediante apposito apparecchio, o
con saggi di laboratorio, la non pericolosità della miscela in essi contenuta.
XVII. I dispositivi di sicurezza (1°, 2° e 3° grado) per serbatoi fuori terra e
interrati di combustibili liquidi le autobotti distributrici e gli autoveicoli
speciali (con i relativi rimorchi) per trasporto di oli minerali e loro derivati
(essenzialmente per gli organi misuratori e per la costituzione interna dei
serbatoi) i distributori stradali, fissi e a carrello, per liquidi infiammabili
(specialmente benzina e miscele carburanti) i recipienti di tipi speciali per la
distribuzione di liquidi infiammabili, nelle rivendite gli apparecchi e Ie
sostanze speciali per l'estinzione di incendi, dei quali si intende dotare gli
stabilimenti o i depositi in cui si lavorano o si conservano sostanze pericolose
di scoppio o di incendio (eccettuati gli ordinari macchinari ed attrezzi
pompieristici), e cioè: apparecchi o estintori a liquido, ad anidride carbonica,
a neve carbonica, a schiuma, a nebulizzazione, o di altri generi, di tipo fisso,
o trainabile, o portatile, a pressione d'acqua oppur no, ecc. ed i congegni
speciali di chiusura dei recipienti da usare per le sostanze infiammabili,
devono essere approvati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione
consultiva per le sostanze esplosive od infiammabili.
Alla stessa approvazione sono soggetti gli apparecchi per produzione di vapori
di benzina e simili, per piccoli impianti fissi o trasportabili, per
riscaldamento, illuminazione, ecc.
Gli apparecchi di cui sopra per l'estinzione di incendi, devono portare: l'anno
in cui sono stati fabbricati, il nome del costruttore o il marchio di fabbrica
legalmente depositato, nonché le istruzioni per l'uso dell'estintore, per la sua
conservazione e per la ricarica.
XVIII. Gli incaricati delle visite agli stabilimenti e ai depositi in cui si
lavorano, si manipolano o si conservano oli minerali e loro derivati, i quali
constatino che, dopo un certo periodo di pratico impiego, qualche modello dei
dispositivi e apparecchi indicati al numero precedente non è perfettamente
idoneo o sicuro, devono informarne il Ministero dell'interno, con apposita
relazione.
Il Ministero, dopo le indagini che ritenesse opportune, determinerà le
modificazioni da apportare, o, se del caso, annullerà il riconoscimento del tipo
risultato non idoneo.
TITOLO II - Classificazione - Equivalenza - Potenzialità
Art. 1.
Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti.
Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie:
Categoria A. - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio.
Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a
21° C.: petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine e inoltre
alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti, come
benzolo ed etere solforico, nonché le miscele medesime quando contengono più del
10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono anche
contenere speciali sostanze antidetonanti.
Categoria B. - Liquidi infiammabili.
Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21° C. e 65°
C. compresi acqua ragia minerale (white spirit) e inoltre gli alcooli (etilico e
metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.
Categoria C. - Liquidi combustibili.
Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione),
nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65° C. sino a 125° C.
compreso ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un
punto di infiammabilità superiore a 125° C. Il limite di 65° C.
per la temperatura degli oli combustibili è in relazione a peculiari
caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di oli
leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65°, ma non sotto i
55°, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di
distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°, più del 2 per
cento di distillato.
In questa categoria C sono anche compresi i residui della distillazione, per
raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), da rilavorare con piroscissione
(cracking o altri processi
nonché i residui distillati per motori a combustione interna (Gasoil, Motol,
Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.).
Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli oli minerali o in
ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare:
la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke del petrolio.
Art. 2.
Apparecchi per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la
distillazione frazionata degli oli.
Il punto di infiammabilità di questi liquidi è sempre determinato in vaso chiuso
ed è caratterizzato dalla temperatura critica alla quale il prodotto emette
vapori in quantità sufficiente, per dare, in miscela con l'aria ambiente, una
piccola esplosione.
Per le benzine ed i petroli si usa l'apparecchio Abel-Pensky
per gli oli l'apparecchio Pensky-Martens. Per l'eventuale distillazione
frazionata di oli aventi un punto di infiammabilità inferiore a 65°, si fa uso
del palloncino adottato dal laboratorio chimico centrale delle dogane.
L'esecuzione di queste prove, e di eventuali analisi e determinazioni, deve
essere affidata dagli enti interessati, al laboratorio chimico di una pubblica
amministrazione.
Art. 3.
In occasione delle visite di controllo ai depositi ed agli stabilimenti, gli
incaricati dovranno anche verificare se la natura dei liquidi, nei riguardi del
punto di infiammabilità, corrisponda a quella prevista dall'autorizzazione.
Normalmente, dovrà procedersi al prelievo di un campione, in tre esemplari,
chiusi con suggelli dai funzionari in visita e da chi dispone del deposito o
dello stabilimento e dagli stessi controfirmati. Di tali campioni, due saranno
conservati presso la prefettura, o la capitaneria di porto, per le eventuali
contestazioni mentre il terzo sarà trasmesso al laboratorio chimico, per le
determinazioni occorrenti.
In caso di contestazione, la decisione è adottata su controprova eseguita da un
laboratorio chimico dello Stato, da designarsi dal Ministero dell'interno.
In sostituzione dell'accertamento di cui sopra può far fede il certificato di
analisi rilasciato dal laboratorio chimico delle dogane, avente giurisdizione
sul deposito o sullo stabilimento.
Art. 4.
Equivalenza fra le varie specie di liquidi.
L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio,
oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1,
10, 40 e 60. Ne consegue che, ad esempio, un deposito contenente 10 mc. di
benzina, 50 mc. di petrolio. 1200 mc. di oli combustibili e 1800 mc. di oli
lubrificanti, equivale ad un deposito di sola benzina della capacità di 75 mc.,
e cioè: 10 + 50/10 + 1200/40 + 1800/60 = 75 mc.
Questo computo è necessario per la definizione della classe del deposito e la
conseguente determinazione delle distanze di rispetto da osservare, come viene
specificato in seguito.
Art. 5.
I depositi e gli stabilimenti possono essere, rispetto all'ubicazione, costieri
o interni.
I depositi (costieri o interni) se adibiti alla conservazione di liquidi di
differenti categorie, sono denominati misti.
Art. 6.
Gli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali si distinguono in:
a) Raffinerie, con apparecchi di distillazione frazionata dei petroli greggi, di
rettificazione e di raffinazione dei gruppi derivati. Apparecchi di
distillazione nel vuoto.
Impianti di piroscissione di residui degli oli minerali uniti, oppure no, a
raffinerie.
Impianti per l'idrogenazione sotto pressione di carboni, ligniti, catrami e oli
pesanti (naturali, oppure bituminosi, provenienti dagli schisti).
Impianti per la distillazione dei carboni a bassa temperatura, e lavorazione dei
catrami primari che ne derivano.
b) Impianti per la distillazione degli oli ad alta pressione.
Impianti di piroscissione idrogenante.
Art. 7.
Potenzialità dei depositi e degli stabilimenti.
La potenzialità dei depositi di liquidi derivati dagli oli minerali, si intende
determinata dalla quantità complessiva di tali liquidi che può trovarsi
contemporaneamente nel recinto comune, contenuta in serbatoi fissi o vasche, o
recipienti trasportabili nei laboratori, magazzini, tettoie, piazzali, ecc.,
costituenti il deposito.
Tale potenzialità deve essere preventivamente dichiarata dalla ditta esercente
all'autorità cui spetta rilasciare l'autorizzazione, sia nel complesso, sia per
ogni reparto. Essa non potrà essere oltrepassata, senza l'autorizzazione della
medesima autorità.
Art. 8.
La norma di cui al numero precedente non riguarda gli stabilimenti (raffinerie,
impianti di piroscissione e simili), per i quali l'autorizzazione è limitata ai
serbatoi di deposito delle materie gregge da lavorare e a quelli dei prodotti
finiti commerciabili. I serbatoi, le vasche, i recipienti, ecc., entro cui si
compiono le operazioni caratteristiche degli impianti di lavorazione (distillazione,
raffinazione e rettificazione, per le raffinerie piroscissione, raffinazione e
rettificazione, per gli stabilimenti di piroscissione), sono invece da
considerare come parte integrante degli impianti, e perciò si devono escludere
dalla capacità effettiva preveduta nell'autorizzazione.
Art. 9.
Agli effetti delle presenti norme, i depositi sono distinti in classi, in
relazione alla natura dei liquidi che contengono, al grado di pericolo che
presentano e alla potenzialità degli impianti che li costituiscono.
Per ragioni di affinità nelle caratteristiche di pericolosità dei liquidi e
nell'esercizio dei depositi, si sono riuniti in un solo gruppo le categorie A (benzine)
e B (petroli) facendo, per contro, un gruppo a sé delle classi della categoria C
(oli combustibili e oli lubrificanti).
Inoltre, per semplificazione, le capacità totali dei depositi del primo gruppo
sono state riferite alla sola categoria A (benzine) cosicché, per la categoria B
(petroli), si potrà, occorrendo, calcolare il quantitativo equivalente coi
numeri 1 e 10 (vedasi il n. 4). Nello stesso modo, le capacità dei depositi
della categoria C sono state riferite agli oli combustibili e perciò per gli oli
lubrificanti si dovrà calcolare l'equivalente coi numeri 40 e 60.
Art. 10.
Le classi dei depositi sono le seguenti:
Categorie A e B:
Classe 1ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) capacità totale
superiore a 3500 mc.
(benzina).
" 2ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) capacità totale da 301 a
3500 mc.
(benzina).
" 3ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) capacità totale da 101 a
300 mc.
(benzina).
" 4ª - Depositi con soli serbatoi interrati capacità totale da 16 fino a 100 mc.
(benzina).
" 5ª - Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 mc. di merce imballata (benzina).
" 6ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della
capacità
massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città,
autostrade, aeroporti ed idroscali civili .
" 7ª - Depositi di capacità da 2 a 15 mc. di merce imballata (benzina).
Categoria
C:
Classe 8ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di
merce imballata
capacità totale superiore a 1000 mc. (oli combustibili).
" 9ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce
imballata
capacità totale da 25 a 1000 mc. (oli combustibili).
" 10ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della
capacità
massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città,
autostrade, aeroporti ed idroscali civili.
Art. 11.
Per i depositi misti la potenzialità va commisurata alla quantità complessiva
dei liquidi in essi contenuti, equiparandola però a quella del liquido più
pericoloso, coll'applicazione dei numeri 1, 10, 40 e 60 di cui al n. 4 delle
presenti norme. Il quantitativo così risultante indica la classe del deposito.
Possono essere misti delle categorie A, B e C, i depositi delle classi 1ª, 2ª,
3ª, 4ª, 5ª e 7ª. I depositi delle classi 8ª e 9ª (categoria C), possono
contenere, o soli oli combustibili, o soli oli lubrificanti, oppure entrambe le
specie.
Gli stabilimenti di lavorazione, sono, per loro natura, sempre misti (contenendo
residui, semilavorati, benzine, petroli, oli, bitumi, coke, ecc.). Essi sono, di
massima, equiparati ai depositi della classe 1ª. Quando, però, la loro
potenzialità è sensibilmente inferiore a quella della 1ª classe, possono essere
assimilati a depositi della 2ª o della 3ª classe, tenendo conto di tutti i
liquidi infiammabili in essi contenuti.
Art. 12.
La capacità totale per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª può essere raggiunta, oltre che
con liquidi in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata,
nelle seguenti proporzioni: 1/20 pei depositi da 1601 mc. in su 1/10 pei
depositi da 501 a 1600 inclusi 1/5 pei depositi da 101 a 500 inclusi 1/3 per
depositi da 16 a 100 mc. inclusi. La percentuale è riferita alla capacità totale
effettiva calcolata come è detto al n. 11.
La merce deve essere esclusivamente confezionata secondo le norme prescritte per
i trasporti ferroviari. Inoltre, i locali di travaso devono essere nettamente
separati dai magazzini di deposito e devono avere ingresso indipendente (vedasi
nota [3] della tabella del n. 39).
Se il deposito è misto di potenzialità non superiore a 500 mc.
e dispone di buoni e sicuri magazzini a regolari distanze di rispetto, l'intera
aliquota degli oli combustibili e lubrificanti, che entra nel computo della
potenzialità (n. 11), può essere costituita da merce imballata.
Per i depositi di potenzialità non superiore a 100 mc., anche l'aliquota
relativa al petrolio potrà essere nella maggior parte, o magari tutta, imballata.
Per le classi 8ª e 9ª è ammesso che la capacità totale possa essere raggiunta
con merce imballata secondo le prescrizioni per i trasporti ferroviari.
E' consentito che nei depositi della classe 5ª, si possa immagazzinare merce
tutta imballata, in quantità maggiore dei 75 mc. stabiliti, ma non superiore a
mc. 200, purché esista il recinto di cui al n. 38, la zona di protezione e le
distanze di rispetto tra i fabbricati esterni, i magazzini e i locali di travaso
siano quelle stabilite dalla tabella del n. 39 per la classe 2ª c) e dal n. 42,
e i liquidi delle singole categorie siano depositati e travasati in locali
distinti per categoria, come prescrive il n. 48 .
Art. 13.
E' vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci che non siano
affini o derivate dagli oli minerali, esclusi, ben inteso, i materiali, gli
apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio.
Chi gestisce magazzini di merci in genere ed intenda tenervi anche determinati
quantitativi dei liquidi oggetto di queste norme, deve destinare a questo scopo
locali distinti e separati.
Art. 14.
Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti
quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele
occorrenti nel maneggio e nell'impiego di liquidi infiammabili:
Per uso privato e per le farmacie.
Nell'abitato:
Benzina....................... litri 36
Petrolio...................... " 54
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso.... kg. 200
Fuori
dell'abitato:
Benzina....................... litri 150
Petrolio...................... " 500
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso.... kg. 2000
Per
piccole rivendite.
(Fuori dell'abitato, o nei centri rurali):
Benzina....................... litri 18
Petrolio...................... " 36
Oli combustibili e lubrificanti, in complesso.... kg. 200
Può essere variata la proporzione fra benzina e petrolio, purché il totale non superi i 54 litri. Non è consentita la sostituzione di oli con benzina e petrolio.
Per uso
agricolo o industriale.
Benzina e petrolio, in complesso................... mc. 5
Oli combustibili e lubrificanti in complesso....... " 20
E' ammessa la sostituzione di benzina o di petrolio con oli combustibili e
lubrificanti, purché il totale complessivo non superi i 25 mc. Non è ammessa la
sostituzione inversa di oli con benzina e petrolio.
I quantitativi di cui sopra, per uso agricolo od industriale, debbono però
essere denunciati all'autorità di pubblica sicurezza cui compete controllare che
i limiti stessi non siano superati.
TITOLO III - Disposizioni generali Ubicazione.
Art. 15.
Non è consentita la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di oli
minerali e loro derivati su calate dei porti.
Essa potrà essere autorizzata solo per depositi con serbatoi interrati quando le
calate appartengano a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al
traffico dei liquidi infiammabili e combustibili, sempreché la larghezza di tali
calate permetta una distanza di almeno 20 metri fra i serbatoi ed il muro di
sponda.
Nei porti privi di bacini speciali e quando i serbatoi non siano interrati, i
depositi devono essere costruiti entro terra, ad una distanza non minore di 500
metri dal mare, al quale saranno collegati mediante tubazioni, rispondenti alle
norme specificate al n. 61.
Detta distanza potrà essere convenientemente ridotta quando speciali condizioni
topografiche del luogo permettano di defilare dalla vista del mare i depositi e
garantiscano egualmente la sicurezza del porto, ovvero quando, comunque, le
condizioni topografiche del luogo non permettano di rispettare tale distanza, ma
sia possibile raggiungere i sopraddetti scopi con opportuni provvedimenti.
Alla suddetta riduzione di distanza si potrà addivenire solo dietro proposta del
competente Ministero delle comunicazioni (sentito il parere della commissione
consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili), alla commissione suprema
di difesa, alla quale spetterà la decisione.
Art. 16.
L'autorità marittima, nei porti di traffico generale, privi di bacini speciali
per l'approdo delle navi addette al traffico degli oli minerali, assegnerà, per
lo scarico delle navi cisterna, uno o più attracchi nella parte meno frequentata
del porto, in una posizione tale che le correnti facilitino l'uscita dal porto
del liquido che eventualmente cadesse in acqua.
Quando ciò non sia possibile, l'autorità marittima predetta dovrà prescrivere
che, a cura delle ditte interessate, lo specchio d'acqua occupato dalla nave
cisterna venga circoscritto, durante le operazioni di scarico o di carico, da
uno sbarramento galleggiante (o panna), mobile e stagno, di tipo approvato dal [Ministero
delle comunicazioni] della marina mercantile(sentito il parere della commissione
consultiva [(presso il Ministero degli interni)] per le sostanze esplosive ed
infiammabili), atto a impedire il dilagare del liquido eventualmente
fuoriuscito.
Lo scarico diretto da nave-cisterna a veicoli ed a fusti è vietato.
Potrà però, in caso di giustificate eccezionali circostanze, derogarsi per lo
scarico diretto da nave-cisterna, di piccolo o medio tonnellaggio, a
carri-serbatoio ferroviari e ad autocisterne.
L'autorizzazione è concessa dal Ministero delle comunicazioni (direzione
generale della marina mercantile), sentito il parere del Ministero dell'interno
(commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili) per gli oli
leggeri (benzina, petrolio e affini) dalle autorità portuali periferiche per gli
oli pesanti (gasoil, nafta e affini).
L'autorizzazione ha carattere di provvisorietà.
Devono essere osservate le prescrizioni cautelative di cui al n. 62.
Art. 17.
Gli stabilimenti dove si lavorano oli minerali o residui provenienti dall'estero,
devono sorgere fuori dell'ambito dei porti adibiti al traffico ordinario ma sono
ammessi nelle vicinanze dei medesimi, con norme analoghe a quelle dei depositi
della classe 1ª, ai quali, in massima, sono equiparati.
Il deposito delle materie prime da lavorare e quello dei prodotti finiti, devono
sorgere su aree isolate e opportunamente discoste (a norma dei numeri 51 e 52)
dagli impianti, dai laboratori, dagli uffici e simili.
Se invece lo stabilimento di lavorazione sia ubicato a notevole distanza dal
porto d'arrivo e dal deposito costiero dove viene immagazzinato l'olio da
lavorare, è consentito che il suo trasporto, dal deposito allo stabilimento,
abbia luogo mediante oleodotti (pipe-lines, vedasi n. 61).
Art. 18.
Per gli stabilimenti nei quali si lavorano oli minerali nazionali, oppure
carboni, ligniti, catrami, ecc., si debbono osservare i criteri di massima, le
distanze e le prescrizioni stabilite per i depositi della classe 1ª, alla quale
sono generalmente equiparati.
Art. 19.
Per i depositi interni non esistono, in massima, limitazioni di ubicazione ma
essi debbono essere situati alle prescritte distanze dagli edifici di abitazione,
ferrovie, fiumi e canali navigabili, ponti importanti, ecc. non devono recare
ostacolo all'attuazione dei piani regolatori e non essere troppo vicini ad
impianti di altre industrie pericolose o a depositi di materie suscettibili di
scoppio o di incendio (altri depositi di liquidi infiammabili stabilimenti per
la lavorazione di celluloide, di vernici alla nitrocellulosa e simili gassometri
grandi depositi di legnami, di cotoni, ecc.).
Art. 20.
Modalità costruttive dei fabbricati.
I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono,
manipolano, o conservano oli minerali, loro derivati, miscele carburanti e
residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono
essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.
Se invece si tratta di adattamento di fabbricati già costruiti, non tanto
resistenti al fuoco, i materiali di cui essi sono costituiti devono essere
migliorati mediante efficaci rivestimenti od intonachi perfettamente adesivi e
di azione protettiva, o ignifuga, persistente.
Sono escluse le malte di calce, di cemento e simili, applicate oppure no su reti
metalliche .
Le alte incastellature metalliche di sostegno di taluni impianti speciali degli
stabilimenti di piroscissione, devono essere rivestiti con forti spessori di
cemento, sagomati a regola d'arte. Le camere di reazione, devono essere
sostenute da una robusta base di cemento armato.
Art. 21.
I locali di cui al numero precedente devono prestarsi ad un facile esodo delle
persone in caso d'incendio.
Le chiusure debbono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica o di
rete a maglie fini, o di altra sostanza di effetto equivalente, anche nelle
intelaiature sono preferibili quelle a saracinesca, o a scorrimento. Trattandosi
di porte a battenti, questi devono aprirsi verso l'esterno.
Le maglie (esclusi i locali degli oli lubrificanti) debbono essere almeno 20 cm.
più alte del relativo pavimento, affinché, in caso d'incendio, il liquido
infiammabile non possa dilagare all'esterno. I cunicoli e i serbatoi sotterranei
esterni di raccolta, non sono consigliabili.
Art. 22.
I fabbricati di cui al precedente n. 20, devono avere, in massima, i seguenti
requisiti:
a) Avere i soffitti e le impalcature preferibilmente costruiti in cemento armato.
b) Essere disposti in modo da prestarsi ad un facile isolamento in caso
d'incendio. Occorre perciò suddividerli, mediante muri di separazione
tagliafuoco, costruiti con materiali incombustili, oppure mediante spazi liberi
di sufficiente larghezza.
c) I muri di separazione tagliafuoco debbono essere robusti (spessore non
inferiore a 25 centimetri se di mattoni, a 50 centimetri se di pietra) ed essere
sopraelevati di un metro rispetto ai pioventi della copertura (tetto). Questi
muri non debbono essere attraversati da travi di legno e non debbono avere
aperture di alcun genere lungo le pareti (condizioni essenziali).
d) Nei fabbricati di nuova costruzione, specialmente quelli adibiti al travaso
dei liquidi infiammabili e all'immagazzinamento della merce imballata, è
consigliabile sopprimere le finestre, e avere una grande porta, oltre ad un
ampio lucernario nel soffitto (coperto con vetri retinati), procurando la
necessaria ventilazione mediante appositi dispositivi nelle pareti perimetrali,
cioè: sfiatatoi (in basso), aereatori (in alto). Gli aereatori debbono essere
provvisti di robusta griglia metallica esterna e gli sfiatatoi debbono essere
del sistema a trappola, affinché il liquido infiammato non dilaghi all'esterno e
i vapori escano per il cammino sinuoso costituente la trappola.
e) Nei fabbricati di nuova costruzione per liquidi delle categorie A e B, sono
ammessi pavimenti di ottimo cemento o di legno duro speciale non assorbente,
disposto di punta su base solida. E' vietato l'uso di quelli di pietra o, anche
parzialmente, di metallo (per eliminare l'eventualità della produzione di
scintille) come pure di quelli ricoperti di bitume.
f) Nei fabbricati già esistenti, è ammessa la presenza, nei muri tagliafuoco, di
una o al massimo di due non grandi porte, con soglia rialzata di 20 centimetri e
chiusura metallica, a saracinesca o a scorrimento, se lo esigono le operazioni e
il traffico, data la disposizione degli ambienti.
Le finestre esterne che danno sul passaggio pubblico devono essere munite di
rete a maglie fini, facilmente sfondabili in caso di necessità.
Nelle pareti perimetrali devono essere praticati, in congruo numero, sfiatatoi e
aereatori.
g) I pavimenti dei fabbricati già esistenti, se si tratta di pietra o di legno
ordinario assorbente e non disposto di punta, devono essere ricoperti da uno
strato di 5 centimetri di sabbia, per impedire, nel primo caso, il contatto col
pavimento dei cerchioni dei fusti, e nel secondo caso, l'assorbimento di liquidi
e la conseguente maggiore infiammabilità del legno.
Art. 23.
Impianti ed apparecchi di riscaldamento.
Le caldaie a vapore debbono essere situate in luogo preferibilmente isolato,
distanziato come sarà indicato in appresso, in locali costruiti con materiali
incombustibili. I locali dove esse sono installate devono presentare facile
ingresso, ed essere sufficientemente aereati e illuminati e soddisfare anche a
tutti gli altri requisiti che fossero prescritti dagli enti tecnici incaricati
della sorveglianza. Se il riscaldamento delle caldaie ha luogo con combustibile
liquido e non vi è assistenza continua del fuochista, è consigliabile l'uso di
bruciatori a chiusura automatica, per il caso di spegnimento della fiamma, o di
eventuale sospensione del funzionamento.
Le officine di riparazione degli imballaggi metallici, qualunque sia il sistema
di riscaldamento impiegato, devono essere distanziate dai serbatoi fuori terra e
digli altri locali pericolosi, come sarà detto in seguito.
Art. 24.
I locali di travaso e i magazzini delle merci imballate non devono essere
riscaldati e devono rimanere, durante l'orario di lavoro, colle porte aperte.
Per il riscaldamento degli uffici, dei laboratori di ricerche e dei locali di
abitazione, possono essere impiegati caloriferi, termosifoni, stufe e simili.
Nelle autorimesse è prudente attenersi al sistema a termosifone.
Art. 25.
Tutti gli sbocchi dei camini (caldaie, officine di riparazione, laboratori,
uffici, locali di abitazione) debbono avere l'estremità superiore ed esterna
munita di parascintille, quando si fa uso di combustibili solidi.
Art. 26.
Macchinari speciali per gli stabilimenti.
Gli stabilimenti di piroscissione e le raffinerie di oli minerali comprendono
caratteristici impianti e macchinari, i quali devono essere costruiti (anche se
brevettati) con materiali di ottima qualità, debitamente collaudati dagli organi
tecnici competenti, a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 27.
Macchinari comuni per gli stabilimenti e i depositi.
Consistono essenzialmente in pompe per il passaggio dei liquidi dai serbatoi
alle sale di travaso, ove si esegue il riempimento dei fusti, bidoni, ecc.,
oppure per il riempimento di carri-serbatoio, autobotti, e altri simili mezzi di
trasporto.
Tali pompe possono essere a stantuffo, rotative o centrifughe, azionate da
motore a vapore, elettrico, o a combustione interna.
I motori elettrici e quelli a combustione interna devono essere disposti in
locali completamente separati da quelli delle rispettive pompe.
Le pompe di travaso usate nei depositi interni, devono essere munite di gioco di
libera circolazione automatica fra mandata e aspirazione, per evitare gli
effetti di eventuali soprapressioni dovute ad improvvisa intercettazione della
mandata.
Infine, il locale nel quale si generano e si comprimono i gas di scappamento
(non ossidanti) prodotti da un motore a benzina, per il funzionamento di
sicurezza dei serbatoi di liquidi infiammabili, deve essere isolato e nettamente
separato dai locali pericolosi.
Nessun vincolo di posizione viene determinato per i motori elettrici nei
depositi di soli liquidi della categoria C. Essi potranno essere anche su
carrello. Questa modalità è ammessa altresì per i depositi misti, entro i locali
in cui si lavorano o sono immagazzinati oli lubrificanti, purché tali locali
siano isolati.
Art. 28.
Impianti elettrici.
Gli impianti elettrici per illuminazione, forza motrice, ecc., devono soddisfare,
oltre che alle norme generali in uso per l'elettrotecnica, anche alle seguenti
condizioni speciali, le quali hanno lo scopo di evitare che un'eventuale
scintilla o fiammata, possa provocare l'accensione di vapori infiammabili che
fossero pervenuti nei locali.
a) Quadro di manovra. - Ad eccezione degli stabilimenti dove esistono centrali
elettriche, il quadro di manovra deve essere collocato in portineria o vicino
alla medesima. Vi debbono far capo: la linea principale di entrata quella
dell'illuminazione quella della forza motrice e, possibilmente, i circuiti dei
diversi locali, o gruppi di locali il tutto comandato da interruttori con
valvole bipolari indipendenti fra loro.
b) Linee aeree. - E' vietato passare con linee aeree superiormente ai locali nei
quali si travasano o si trovano liquidi infiammabili ovvero sulle autorimesse
come pure sui serbatoi fuori terra e sui relativi bacini di contenimento.
E' pure vietato l'uso di conduttori nudi per le linee di attraversamento dei
piazzali dei depositi nei quali si compiono normalmente operazioni di carico e
scarico delle merci, o vi sia traffico abituale di veicoli trasportanti merce
imballata. Tale divieto vale anche per le vicinanze dei locali e dei serbatoi di
cui al precedente capoverso. Per l'attraversamento dei piazzali è consigliabile
l'uso di cavi interrati.
c) Installazioni interne. - Nei magazzini contenenti oli combustibili,
lubrificanti e grassi, è ammesso l'uso dei tubi piombati, contenenti conduttori
isolati (esclusi i cordoni binati) le valvole di sicurezza e gli interruttori
bipolari, devono essere del tipo stagno e posti all'esterno dei locali.
Per i locali di travaso, i magazzini di liquidi infiammabili (benzina miscele
carburanti petrolio), le autorimesse e gli altri locali pericolosi, si prescrive
quanto segue:
1° i conduttori, fortemente isolati, devono essere contenuti, per tutta la loro
lunghezza, entro tubi tipo Bergmann, di acciaio, tenendo presente che, nel caso
di corrente alternata, entrambi i conduttori devono stare entro il medesimo tubo
2° le valvole e gli interruttori bipolari posti all'esterno dei locali, devono
essere del tipo stagno, con premitreccia e guarnizioni a tenuta di gas
3° l'armatura deve avere il globo contenente la lampada ad incandescenza, a
perfetta tenuta di gas
4° le congiunzioni e le derivazioni dei conduttori devono essere fatte entro
apposite scatole metalliche, raccordate a vite coi tubi e col premitreccia per i
conduttori, e devono risultare impermeabili alla umidità e ai gas.
d) Motori elettrici. - Nei locali di travaso dei liquidi infiammabili sono
ammessi i motori di tipo completamente chiuso, senza reostato di avviamento, o
con reostato di avviamento stagno, coi conduttori chiusi in tubo d'acciaio e
raccordati a vite e con premitreccia al motore, in modo di risultare a tenuta di
gas.
Gli interruttori e i reostati di avviamento non stagni devono essere situati
all'esterno, e devono essere manovrati dall'interno mediante comandi
attraversanti la parete e muniti di premitreccia.
Per le sole autorimesse è permesso l'uso del cavo isolato ed armato con rete
metallica esterna.
e) Trasformatori. - I trasformatori di qualsiasi tipo devono essere collocati in
apposita cabina isolata, o in locale che non abbia alcuna comunicazione con
altri.
Art. 29.
Linee di trasporto di energia elettrica.
Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono
passare linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione (per
illuminazione, per forza motrice, ecc.) devono diventare sotterranee all'entrata
nel recinto.
Art. 30.
Parafulmini.
Ove, per l'estensione o posizione dei fabbricati, o quando per la configurazione
topografica della regione in cui sorgono gli stabilimenti o i depositi di oli
minerali, siano particolarmente da temere scariche elettriche atmosferiche, deve
essere applicato un adatto sistema di protezione contro gli effetti di tali
scariche.
Tale protezione deve essere attuata per i fabbricati nei quali si trovano i
locali di travaso e i magazzini di liquidi infiammabili, di oli combustibili, di
lubrificanti e grassi per i camini in muratura delle caldaie per le torri
serbatoi d'acqua e per tutti i locali ritenuti pericolosi, in conformità alle
norme tecniche relative. Non occorre protezione per i distributori stradali di
benzina e di miscele carburanti.
Per i serbatoi fuori terra, metallici e chiusi, è sufficiente una buona messa a
terra.
I parafulmini devono essere verificati periodicamente. In tali verifiche si deve
controllare che essi siano in piena efficienza, tanto come messa a terra, quanto
come assenza di discontinuità nelle connessioni metalliche.
Le verifiche devono risultare da verbale del direttore dello stabilimento o del
deposito.
Art. 31.
Impianti e mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi.
I depositi di oli minerali devono, in relazione alla natura e alla quantità
delle sostanze in lavorazione, in conservazione, o in smercio in essi contenute,
esser muniti di sufficienti mezzi propri, per provvedere a soffocare un
principio di incendio, a ostacolare la propagazione del fuoco e a limitarne, per
quanto è possibile, gli effetti.
Per gli stabilimenti, invece, occorrono mezzi più potenti, ed anche speciali (quali
il lancio di vapore d'acqua).
Art. 32.
Gli stabilimenti e i depositi con serbatoi fuori terra, contenenti benzina,
benzolo, miscele carburanti, petrolio, alcool da miscele, oli combustibili molto
leggeri, devono essere provvisti di impianto idrico, alimentato da una condotta
d'acqua sotto pressione, oppure da pompe di sollevamento, per raffreddare gli
involucri metallici da cui tali serbatoi sono costituiti. (Raffreddamento per
irrorazione, inteso come eventuale protezione anticalorifica, in caso d'incendio,
dei serbatoi non raggiunti dal fuoco, in con corso col getto degli idranti e
delle lance, e come efficace mezzo per diminuire sugli involucri, e quindi sugli
infiammabili in essi contenuti, gli effetti di alte temperature atmosferiche).
Negli stabilimenti e nei maggiori depositi (classe 1ª, e della classe 2ª
soltanto quelli aventi una capacità superiore a 1500 metri cubi di benzina) è
necessario disporre di mezzi per lo spegnimento di un eventuale incendio di
serbatoi delle sostanze anzidette. A tale scopo possono servire nebulizzazioni,
aventi azione anticalorifica o, meglio, schiuma (che può essere chimica se le
bollicine di cui è formata contengono anidride carbonica, o meccanica se le
bollicine contengono aria), avente azione specifica di soffocamento persistente.
Per la schiuma tanto chimica quanto meccanica è sufficiente l'impiego di uno o
più apparecchi portatili o trasportabili atti alla produzione continua della
medesima, con pressione sufficiente a raggiungere l'altezza del serbatoio più
alto del deposito o dello stabilimento, a meno che non esista una tubazione
permanente disposta in corrispondenza di ogni serbatoio, ciò che è preferibile.
Il personale deve essere edotto della particolare importanza delle modalità da
seguire nell'impiego della schiuma, per farli giungere ad agire efficacemente
sulla superficie incendiata (serbatoio, ambiente di fabbricato, laboratorio,
all'aperto, ecc.). La provvista delle polveri o dei liquidi speciali per
produrre la schiuma deve essere fatta in congrua misura, ed i recipienti che li
contengono devono essere chiusi ermeticamente e tenuti in luogo asciutto.
Nei collaudi e nelle visite di controllo degli impianti a schiuma occorre:
a) constatare praticamente la capacità produttiva massima degli apparecchi
generatori di schiuma (chilogrammi di polvere o litri di liquido, impiegati al
minuto primo)
b) stabilire la quantità approssimativa di schiuma necessaria per coprire la
superficie in combustione del maggior serbatoio fuori terra del deposito, o di
due serbatoi attigui (spessore della schiuma non inferiore a 20 cm.) e dedurre
la quantità totale di polvere o di liquido occorrente
c) riconoscere se la quantità di polvere o di liquido accantonata sia adeguata
allo scopo (tenendo conto che occorre un'esuberanza almeno uguale alla quantità
stabilita).
Non occorrono generatori di riserva.
Art. 33.
Gli stabilimenti con macchine e apparecchi per la produzione, la rettificazione
e la raffinazione di oli minerali e derivati, devono essere provvisti di
condotte di vapore, con adeguate tubazioni e congruo numero di prese, per
manichette e lance.
Art. 34.
E' sufficiente che i magazzini contenenti liquidi infiammabili, combustibili,
lubrificanti e grassi, le sale di travaso, le autorimesse e gli altri locali
pericolosi, siano dotati di un conveniente numero di estintori portatili, o
trasportabili su rotelle (a ribaltamento) secondo i casi, preferibilmente a
schiuma, nonché di una buona provvista di sabbia, fine e umida (o da inumidire
al momento dell'impiego), con attrezzi di lancio (pale, badili). In mancanza di
sabbia, possono servire terra, o cenere.
Qualche altro estintore deve essere collocato nei fabbricati ordinari (laboratori,
officine, uffici, abitazioni).
Art. 35.
Siccome non è sempre possibile collegare fra loro in modo permanente i serbatoi
fuori terra d'un deposito (contenenti liquidi della stessa specie), mediante
tubi e giochi di valvole che permettano l'eventuale passaggio della parte
inferiore del liquido d'un serbatoio in fiamme, entro altro serbatoio capace di
riceverlo, è consigliabile disporre, nella sala pompe, tubi flessibili con cui
costituire, al momento del bisogno, i collegamenti per raggiungere il detto
scopo.
Art. 36.
Per i rifornimenti in mare, i depositi costieri devono possedere mezzi e
personale idonei a compiere direttamente le operazioni di scarico e carico dei
combustibili liquidi e dei lubrificanti, evitando spandimenti dei liquidi stessi.
Inoltre, tali depositi devono poter disporre di un natante provvisto di
apparecchio speciale per spazzare e raccogliere i residui galleggianti di oli
minerali eventualmente caduti in mare.
L'azione di tale natante costituisce integrazione dello sbarramento galleggiante
di sicurezza, provvisto dalle ditte, nel caso in cui ne è prescritto l'impiego (vedasi
n. 16).
Esso deve essere di tipo approvato dal Ministero [delle comunicazioni] della
Marina Mercantile, sentito il parere della commissione consultiva [(del
Ministero degli Interni)] per le sostanze esplosive ed infiammabili .
Art. 37.
Negli stabilimenti e nei depositi devono essere sempre impiantati mezzi di varia
specie, per una sicura e pronta comunicazione coi civici pompieri, dove esistono.
In questo caso, i raccordi degli idranti e delle manichette dello stabilimento o
del deposito devono corrispondere a quelli usati dai pompieri.
Se non è destinato permanentemente apposito personale alla estinzione degli
incendi, è necessario che le direzioni degli stabilimenti e dei depositi
facciano impartire apposita istruzione a qualche operaio (che deve portare
sempre uno speciale distintivo, preferibilmente di color rosso).
E' necessario, per prevenire gli incendi, che negli stabilimenti e nei depositi
di oli minerali siano curati in maniera assoluta l'ordine e la pulizia, sia
osservata la disciplina più rigorosa e sia assicurato il perfetto funzionamento
di ogni macchina, di ogni apparecchio e di ogni veicolo.
TITOLO IV - Disposizioni particolari
Art. 38.
Zona di protezione. -
Gli stabilimenti e i depositi di oli minerali devono essere circondati da un
recinto senza aperture o discontinuità salvo l'ingresso (nei grandi impianti,
gli ingressi possono essere due o più secondo l'ampiezza dello stabilimento o
del deposito), alto non meno di m. 2,50 sul piano del terreno esterno, costruito
con materiale incombustibile.
Tale recinto deve essere preferibilmente in muratura può essere consentita una
robusta rete metallica.
La zona di protezione è la distanza minima che deve intercedere fra il recinto
suddetto e i serbatoi e i locali pericolosi (travaso merce imballata ecc.). Essa
risulta, per le diverse classi dei depositi, dalla unita tabella, e si misura
come è indicato nel numero seguente.
Art. 39.
Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc. -
Per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali deve ottenersi, con la
distanza, la garanzia che, in caso di incendio, il fuoco non possa propagarsi
all'esterno, con pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare
svolgimento dei servizi pubblici. Parimente deve conseguirsi la garanzia contro
il pericolo che possa derivare dalla vicinanza di altri stabilimenti, o di altri
depositi delle stesse o di altre sostanze, o di ferrovie e tramvie con
locomotive a fuoco, ecc.
Per fabbricati esterni si intendono gli edifici situati fuori del recinto,
destinati ad uso di abitazione, oppure a servizi pubblici, al culto, e comunque
a pubbliche riunioni, nonché gli stabilimenti, i cantieri e le tettoie destinati
alla lavorazione o al deposito di materie facilmente combustibili, i ponti e i
monumenti.
Le distanze di rispetto da osservare sono indicate, per le varie classi dei
depositi, nella tabella. Esse e la zona di protezione si intendono misurate
orizzontalmente, dal perimetro esterno dei serbatoi e dei locali pericolosi del
deposito, al punto rispettivamente più vicino dei fabbricati esterni indicati
nel presente numero.
Quanto alle strade ferrate e tramviarie, si considerano all'effetto delle
distanze, come fabbricati esterni, i binari, misurando tali distanze fra il lato
esterno della rotaia più vicina e il perimetro esterno dei serbatoi e dei locali
o manufatti pericolosi.
Art. 40.
La larghezza delle strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra
gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monumenti, ecc.,
è compresa nel computo delle distanze di rispetto (colonne 5 e 6 della tabella)
stabilite per serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se le strade
stesse non esistessero.
E' vietato l'impianto di qualsiasi manufatto a meno di tre metri dal confine
delle strade nazionali e provinciali e delle autostrade.
Il recinto degli stabilimenti e dei depositi che sorgono in vicinanza di fiumi e
di canali navigabili deve stare a tre metri dalla sponda.
Quando il deposito confina da un lato col mare aperto, non occorrono, da quel
lato, zona di protezione e distanze di rispetto, ma la recinzione deve essere
completa.
Art. 41.
Rispetto alle ferrovie e alle tramvie in sede propria, devono essere osservate
le distanze prescritte dalla tabella. In nessun caso, però, tali distanze
possono essere inferiori a 20 metri.
Per i distributori di benzina o di miscele e per quelli di residui, installati
su strade ordinarie percorse da tramvie o da linee ferroviarie, la colonna
distributrice deve essere disposta sul lato opposto della strada, possibilmente
a non meno di 6 metri di distanza dalla rotaia più vicina. Il serbatoio del
distributore deve trovarsi dalla medesima parte e il più lontano possibile dalla
rotaia stessa (v. n. 78).
Per i depositi sorgenti nell'ambito dei porti devono essere osservate le
distanze prescritte dalla tabella, rispetto ai fabbricati esterni ma, nei
riguardi dei binari ferroviari, deve essere adottata, in caso di deficienza di
spazio, la soluzione più opportuna, sentita la commissione consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili. Inoltre, essi devono essere disposti in modo,
rispetto ai depositi merci e agli altri impianti portuali che, in caso
d'incendio, non possa propagarsi il fuoco a questi, né possano venire
intercettate le rispettive uscite.
Per i ponti di grande importanza, i viadotti, le gallerie ferroviarie e i
monumenti nazionali di eccezionale interesse, deciderà volta per volta
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentiti gli organi
preposti alla conservazione delle opere stesse, richiedendo, all'occorrenza, il
parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art. 42.
In relazione al primo alinea del n. 11, mentre è ovvio che, per i serbatoi ed i
magazzini di merce imballata, si debbano computare la larghezza della zona di
protezione e le distanze dai fabbricati esterni, sui dati che, per la classe
alla quale il deposito appartiene, sono stabiliti dalla tabella, rispettivamente
per i liquidi delle categorie A (benzina) e B (petrolio), è consentito che,
quando il deposito misto contiene anche liquidi della categoria C (oli
combustibili e lubrificanti), per i serbatoi e i magazzini di questi liquidi si
applichino le zone di protezione e le distanze pertinenti alle classi 8ª o 9ª.
Art. 43.
Osservate le norme di concessione, a termine delle disposizioni vigenti, è
ammesso, per quanto riguarda la sicurezza, l'uso promiscuo dei serbatoi per
benzina, per semilavorati e per petrolio, purché essi abbiano la zona di
protezione e le distanze dai fabbricati esterni relativi alla sola benzina (liquido
più pericoloso).
Art. 44.
Per le sostanze speciali (benzolo, etere solforico) e per le miscele carburanti
contemplate nella categoria A, di cui al n. 1, si debbono seguire le norme
prescritte per la benzina, alla quale, esse e dette miscele carburanti, sono
equiparate (serbatoi, bacini di contenimento, irrorazione sui serbatoi, mezzi di
trasporto, pompe, travasi, distanze, ecc.).
Anche per l'etere di petrolio si devono osservare le norme prescritte per la
benzina.
Invece per l'acqua ragia minerale valgono quelle indicate per il petrolio e per
il gasoil e liquidi analoghi, sono sufficienti le prescrizioni particolari sugli
oli combustibili.
Art. 45.
E' opportuno che gli stabilimenti e i grandi depositi che usufruiscono
normalmente di trasporti ferroviari, siano collegati alla ferrovia, o
direttamente mediante apposito binario di raccordo oppure con tubazioni.
Art. 46.
Per i depositi delle classi 5ª e 7ª, di carattere provvisorio, costituiti entro
fabbricati esistenti e comprendenti in ogni caso soltanto merce imballata, i
quali si trovassero in difetto di qualche distanza rispetto a fabbricati
viciniori, è consentito compensare questa deficienza, con muri tagliafuoco, di
spessore e altezza da stabilire caso per caso.
E' però fatto divieto di eseguire travasi, se non ricorrendo alle precise
modalità contemplate nella nota [3] della tabella.
Tabella delle zone di protezione e delle distanze di rispetto da osservare
-----------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦ distanza di
¦ ¦ ¦ ¦ rispetto tra i
¦ ¦ ¦ ¦ fabbricati
¦ ¦ ¦ ¦ esterni e
¦ ¦ ¦ +-----------------
Classe¦ Caratteristiche ¦Catego- ¦Zona di¦ Il ¦ Il
del ¦ degli impianti ¦ria dei¦ prote- ¦perime- ¦perime-
depo-¦ ¦liquidi ¦ zione ¦tro dei ¦tro dei
sito ¦ ¦ ¦ ¦serbatoi¦magazzi-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ni di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦liquidi
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ e dei
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ locali
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦travaso
¦ ¦ ¦(metri) ¦(metri) ¦(metri)
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
------+---------------------+--------+--------+--------+--------
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 1ª¦a) Depositi con ser-¦ ¦Cat.A ¦ 20 ¦ 75 ¦ 25
¦ batoi fuori terra¦< Cat.B ¦ 10 ¦ 50 ¦ 15
¦ ordinari . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦b) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦ 50 ¦ 25
¦ batoi fuori terra¦< Cat.A ¦ 5 ¦ 35 ¦ 15
¦ sicurezza di 3°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦c) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦ 37,50¦ 25
¦ batoi fuori terra¦ ¦Cat.A ¦ 5 ¦ 25 ¦ 15
¦ oppure interrati¦< ¦ ¦ ¦
¦ sicurezza di 2°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦d) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦ 25 ¦ 25
¦ batoi interrati .¦< Cat.A ¦ 5 ¦ 15 ¦ 15
¦ sicurezza di 1°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 2ª¦a) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 15 ¦ 60 ¦ 25
¦ batoi fuori terra¦< Cat.A ¦ 5 ¦ 40 ¦ 15
¦ ordinari ¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦b) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦ 37,50¦ 25
¦ batoi fuori terra¦< Cat.A ¦ 5 ¦ 25 ¦ 15
¦ sicurezza di 3°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦c) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦ 25 ¦ 25
¦ batoi fuori terra¦ ¦Cat.A ¦ 5 ¦ 15 ¦ 15
¦ oppure interrati¦< ¦ ¦ ¦
¦ sicurezza di 2°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦d) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦ 15 ¦ 25
¦ batoi interrati¦< Cat.A ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15
¦ sicurezza di 1°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 3ª¦a) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 10 ¦ 50 ¦ 15
¦ batoi fuori terra¦< Cat.A ¦ 5 ¦ 25 ¦ 10
¦ ordinari . . . . .¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦b) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦ 15 ¦ 15
¦ batoi fori terra¦< Cat.A ¦ 5 ¦ 10 ¦ 10
¦ sicurezza di 3°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦c) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15
¦ batoi fuori terra¦ ¦Cat.A ¦ 5 ¦ 7 ¦ 10
¦ oppure interrati¦< ¦ ¦ ¦
¦ sicurezza di 2°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
¦d) Depositi con ser-¦ ¦ ¦ 3 ¦ 5 ¦ 15
¦ batoi interrati¦< Cat.A ¦ 3 ¦ 4 ¦ 10
¦ sicurezza di 1°¦ ¦Cat.B ¦ ¦ ¦
¦ grado. . . . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + ¦ ¦ ¦
Cl. 4ª¦Depositi con serbatoi¦ ¦ ¦ ¦
¦ interrati sicurezza¦Cat. A e¦ ¦ ¦
¦ di 1° grado [1]. . .¦ B ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 [2]
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 5ª¦Depositi di merce im-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ballata sicurezza¦Cat. A e¦ ¦ ¦
¦ di 2° grado [5]. . .¦ B ¦ 5 ¦(Non e-¦
¦ ¦ ¦ ¦ sistono¦
¦ ¦ ¦ ¦ serba- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ toi) ¦ 15 [3]
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 6ª¦Serbatoi interrati¦ ¦ ¦ ¦(Non e-
¦ per distributori di¦ ¦ ¦ ¦sistono
¦ benzina e miscele¦ ¦ ¦ ¦né ma-
¦ sicurezza di 1° gra-¦ ¦ ¦ ¦gazzini
¦ do [4] . . . . . . .¦Cat.A ¦ - ¦ - ¦né loca-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦li di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦travaso)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 7ª¦Depositi di merce im-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ballata sicurezza¦Cat. A e¦ - ¦ ¦
¦ di 2° grado [5]. . .¦ B ¦ ¦(Non e-¦
¦ ¦ ¦ ¦ sistono¦
¦ ¦ ¦ ¦ serba- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ toi) ¦ 15 [3]
Cl. 8ª¦Depositi con serbatoi¦ ¦ ¦ ¦
¦ fuori terra, o in-¦ ¦ ¦ ¦
¦ terrati, oppure ma-¦ ¦ ¦ ¦
¦ gazzini di merce im-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ballata [6]. . . . .¦Cat.C ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl. 9ª¦Depositi con serbatoi¦ ¦ ¦ ¦
¦ fuori terra, o in-¦ ¦ ¦ ¦
¦ terrati, oppure ma-¦ ¦ ¦ ¦
¦ gazzini di merce im-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ballata [6]. . . . .¦Cat.C ¦ 1,50¦ 2 ¦ 3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Cl.10ª¦Serbatoi interrati¦Cat.C ¦ - ¦ - ¦(Non e-
¦ per distributori di¦ ¦ ¦ ¦sistonon
¦ residui distillati .¦ ¦ ¦ ¦né ma-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦gazzini
¦ ¦ ¦ ¦ ¦né loca-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦li di
¦ ¦ ¦ ¦ ¦travaso)
[1] I
serbatoi interrati dei depositi della classe 4ª non possono avere capacità
superiore a 50 mc.
[2] La distanza di 5 metri si riferisce solamente al locale di travaso, stante
la esigua quantità di merce imballata costituente l'aliquota ammessa dal n. 12.
[3] Nell'interno dei depositi delle classi 5ª e 7ª (misti di merce imballata),
come pure per il quantitativo di merce imballata consentita per i depositi delle
classi 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª, non sono ammesse operazioni di travaso, se non in
locale separato da muri, con tagliafuoco alto un metro, ingresso indipendente e
senza comunicazione veruna coi locali adibiti a magazzino, nemmeno nel caso
preveduto dalla lettera f) del n. 22. Il travaso deve farsi con un solo fusto
per volta, e soltanto in recipienti ammessi ai trasporti ferroviari. è tollerato
il deposito temporaneo, nel locale di travaso, di merce imballata, però nel
limite totale massimo di due giornate di lavoro di preparazione.
Queste prescrizioni non riguardano gli oli combustibili e lubrificanti della
categoria C.
[4] I serbatoi per distributori di benzina, di capacità non superiore a 3500
litri, già installati con semplice tubo di equilibrio (sicurezza di 2° grado),
possono rimanere in uso. I nuovi serbatoi, di qualsiasi capacità, devono invece
avere dispositivi di sicurezza di 1° grado.
[5] Qualora in un deposito di merce imballata (classe 5ª o 7ª) si vogliano
installare serbatoi interrati con le caratteristiche della classe 4ª, i
magazzini di merce imballata conservano le proprie distanze, mentre i serbatoi
aggiunti si devono collocare alle distanze e con le norme prescritte per la
classe 4ª.
[6] Nell'ambito del demanio marittimo, e nelle vicinanze di abitazioni, le
distanze delle colonne 4, 5, 6, diventano: per la classe 8ª, rispettivamente di
metri 5, 6, 8 e per la classe 9ª di metri 3, 4, 5.
Art. 47.
La giacenza di merce imballata su piazzali, cortili, banchine e simili, anche se
la merce stessa sia recintata, non può essere che temporanea, ossia limitata al
tempo strettamente necessario per effettuarne la spedizione a stabilimenti, a
depositi o a esercizi di distribuzione.
Sulle banchine dei porti è di massima vietato il travaso degli oli minerali e
loro derivati. Il divieto è tassativo per la benzina, le miscele carburanti e il
petrolio.
Può, invece, essere ammesso un parcamento di fortuna per la nafta, nei porti,
specialmente se sprovvisti di serbatoi o di distributori, come anche per il
petrolio agricolo, nelle località dove se ne fa uso, purché la quantità non sia
superiore a 200 fusti nel primo caso, a 50 nel secondo (fusti da 200 litri). E'
ammessa la sostituzione di parte della nafta o del petrolio con oli lubrificanti
secondo gli equivalenti di cui al n. 4. E' per contro vietata la sostituzione
inversa della nafta in petrolio o benzina, e di petrolio in benzina.
I fusti, riuniti in area del porto adatta per posizione ed estensione, debbono
essere protetti da una tettoia, essere circondati, a distanza di m. 1,50, da
rete metallica alta m.
2,50, e poggiare sopra un piano diserbato, più basso di almeno 30 centimetri del
terreno circostante, oppure limitato da un rialzo di pari altezza. I fusti
devono essere disposti secondo le norme del n. 75. Di massima, la distribuzione
della nafta, si fa per fusti interi senza travaso.
Il parco per il petrolio agricolo, costituito come sopra indicato, deve, di
preferenza, essere situato in aperta campagna, o almeno, alla periferia
dell'abitato, in ogni modo a distanza non inferiore a 8 metri da qualsiasi
fabbricato esterno (nel senso di cui al n. 39).
L'eventuale travaso del petrolio si deve fare fuori e discosto dalla recinzione
(con un solo fusto per volta e possibilmente usando il carrello portafusti di
cui al n. 82).
Da uno a tre estintori portatili (a seconda dell'entità del parco) debbono
trovarsi a portata di mano.
Dev'essere disposto sotto la tettoia e nel punto dove si eseguisce il travaso,
un visibile cartello indicante il divieto di fumare.
Per un numero di fusti superiore a quelli sopra indicati, si debbono osservare
le norme stabilite per i depositi dei liquidi corrispondenti (classe 7ª oppure
9ª).
.
Art. 48. Sistemazioni interne
Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie devono
essere depositati e travasati in locali distinti, per categoria.
I detti locali devono essere separati fra loro: o da una distanza uguale alla
metà della zona di protezione prescritta dal n. 39, riferita alla classe cui il
deposito appartiene e al più pericoloso fra i due liquidi oppure da un robusto
muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici da dividere.
Nei depositi misti (v. n. 11) di nuova costruzione delle classi 3ª, 4ª, 5ª e 7ª,
è consentita la coesistenza dei liquidi delle categorie B e C, purché dopo il
travaso, non rimanga nel locale che merce imballata, nei limiti di cui alla nota
(3) della tabella.
Per i depositi già esistenti, si consente:
a) che in quelli delle classi 5ª e 7ª, possa aversi la coesistenza di liquidi
delle categorie A, B, e C, tenendo però la benzina separata dal resto, almeno
con muretto, o rialzo sul pavimento, in modo da costituire bacino contenitore
occorrono anche maggiori mezzi di estinzione e di aereazione e molte precauzioni
b) che in quelli delle classi 3ª e 4ª, si possa avere, oltre la coesistenza di
liquidi delle categorie B e C, anche quelli della categoria A, però in via
eccezionale, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: che la benzina
sia tenuta separata con mezzi analoghi a quelli indicati al comma a, ma più
efficienti, collocandola nella posizione più opportuna nei riguardi di eventuali
incendi (vicinanza, oppur no, degli ingressi, ecc.) mezzi di estinzione più
abbondanti e molto opportunamente disposti ventilazione degli ambienti divieto
di conservare, insieme ai liquidi, recipienti vuoti rigorosa disciplina
c) che in quelli della classe 2ª, possa aversi soltanto la coesistenza delle
categorie B e C.
Art. 49.
Fra i serbatoi fuori terra deve intercedere una distanza uguale alla zona di
protezione (numero 39), se essi sono disposti su più linee. Nei caso invece che
siano situati sopra una sola linea, è sufficiente una distanza uguale alla metà
della zona, stante il minor pericolo di propagazione del fuoco, la minore azione
del vento e la maggior efficacia dell'azione di raffreddamento coll'acqua (attacco
da più lati).
Salvo quanto è disposto ai numeri 55, 56 e 57 per gli stabilimenti (serbatoi di
lavorazione), per i serbatoi fuori terra dei depositi, la distanza da osservare
non può essere inferiore a m. 1,50.
Quest'intervallo è da considerare normale per i serbatoi di oli lubrificanti a
meno che si tratti di cassonetti di capacità non superiore a 30 metri cubi, nel
quale caso si può scendere sino a 80 centimetri.
Fra i serbatoi interrati attigui, è sufficiente la distanza di m. 0,50.
Art. 50.
Nei depositi delle classi 1ª e 2ª, i locali delle pompe usate per le diverse
categorie di liquidi, devono essere disposti all'esterno degli argini di
contenimento dei serbatoi e possono stare anche in prossimità dei locali di
travaso. Non si prescrivono tassative distanze, ma soltanto che tali locali
siano isolati e le pompe non siano azionate da motore a scoppio.
Se esiste motore a scoppio, occorre osservare le distanze di cui al comma b) del
n. 52 .
Art. 51.
Negli stabilimenti di cui alla lettera a del n. 6, occorre distinguere fra i
reparti dei macchinari speciali e i reparti nei quali si conservano
transitoriamente i liquidi in corso di produzione o di trasformazione.
Per i primi, le camere di reazione e gli apparecchi di deflegmazione, possono
essere situati, dai serbatoi di deposito definitivo, ad una distanza, in pianta,
uguale al doppio della zona ai protezione. Per il reparto distillazione,
rettificazione e raffinazione e invece sufficiente una distanza pari alla zona
di protezione.
Per gli stabilimenti di cui alla lettera b del n. 6 suddetto devono essere
fissate, caso per caso, le distanze da osservare, in ragione delle speciali
caratteristiche dei sistemi di lavorazione.
La stessa modalità si deve seguire per gli stabilimenti di cui alla lettera a
quando in essi si adottino nuovi processi di lavorazione.
Art. 52.
Negli stabilimenti e nei depositi delle classi, 1ª, 2ª e 3ª, si debbono
osservare le seguenti norme:
a) i fabbricati per le caldaie a vapore, quelli con centrale termica per la
produzione di energia elettrica, le officine di riparazione fusti con fiamma
libera, le officine da falegname, i magazzini di legnami per la costruzione
degli imballaggi, i depositi di materiali per l'assestamento dei carichi
infiammabili sui vagoni (cannucce e simili), e le abitazioni, devono trovarsi ad
una distanza, dai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A e F e dai
locali di travaso delle medesime categorie, doppia della larghezza della
corrispondente zona di protezione
b) i fabbricati per la trasformazione di energia elettrica per la produzione di
gas inerte con motori a combustione interna per le lavorazioni accessorie,
nonché i gassometri, le officine di riparazione bidoni, le autorimesse e gli
uffici, devono esser situati, rispetto ai serbatoi fuori terra per liquidi delle
categorie A e B ed ai locali di travaso, ad una distanza uguale alla zona di
protezione
c) i camini delle caldaie nelle quali si impiegano combustibili solidi, devono
avere l'estremità superiore sopraelevata di 5 metri, rispetto al tetto del
serbatoio fuori terra più alto
d) nei depositi delle classi 3ª e 4ª, con serbatoi interrati, e nei depositi
delle classi 5ª, 7ª 8ª e 9ª, i fabbricati di cui al comma b, possono essere
situati ad una distanza uguale alla metà della zona di protezione
e) alle zone interne di protezione possono, in qualche caso, essere sostituiti
muri o schermi incombustibili di conveniente resistenza, sopraelevati di almeno
un metro rispetto ai locali da dividersi e alla distanza di almeno m. 1,50 dai
serbatoi.
Art. 53.
Serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A, B e C.
Quelli delle categorie A e B devono essere esclusivamente metallici e a tenuta
ermetica. Hanno generalmente forma cilindrica ad asse verticale.
Il fondo deve essere direttamente appoggiato sopra fondazione di resistenza
adeguata al carico da sopportare, la quale può essere costituita, sia con ghiaia
e sabbia, sia mediante conglomerato di cemento avente superiormente un
cuscinetto di sabbia, sia con altri sistemi di equivalente efficacia. La
superficie esterna del fondo deve essere protetta con sostanze atte ad impedirne
l'ossidazione. Sotto lo spigolo perimetrale del medesimo, deve trovarsi una
soletta (di conveniente altezza in relazione all'altezza del serbatoio), con
pendenza e canaletto per la raccolta e smaltimento delle acque piovane e di
quelle di irrorazione, il quale faccia capo a uno o più pozzetti di scarico,
raccordati con una vasca a trappola, collegata, mediante tubazione, alla
fognatura, oppure a fiume, a canale, o al mare aperto, secondo i casi.
Nella parte bassa del fasciame cilindrico del serbatoio, due passi d'uomo,
diametralmente opposti, servono per l'accesso all'interno e per l'aereazione.
Il tetto deve avere struttura leggera e deve essere a tenuta di vapori. Esso
deve presentare uno o due passi d'uomo (in questo ultimo caso diametralmente
opposti) per la sola aereazione e deve avere alcuni sfiatatoi con rete metallica
o altro dispositivo conveniente, per l'equilibrio delle tensioni e per opporsi
alla retroversione delle fiamme.
I serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello, di vetro retinato
(o di resistenza equivalente), ognuno dei quali deve avere rubinetti o valvole
di intercettazione.
Costituiscono il necessario completamento: una scala metallica, di forma
appropriata, lungo i livelli, e le prese per il riempimento e il vuotamento del
serbatoio.
Per la benzina, per il petrolio e per gli oli combustibili leggeri, è
consigliabile la disposizione, nell'interno del serbatoio, d'un tubo articolato,
manovrabile dall'esterno, allo scopo di evitare i dannosi effetti di eventuali
rotture, o di perdita di liquido dalle prese anzidette.
Le pareti esterne dei serbatoi per liquidi infiammabili, devono essere tinte con
colori a forte potere riflettente
oppure possono essere rivestite con lamine sottilissime di alluminio
perfettamente aderenti.
Al tetto potranno essere applicati dispositivi di sicurezza.
La copertura del serbatoio può essere costituita con materiali coibenti, per
diminuire gli effetti dell'irradiazione solare al quale scopo risponde anche un
galleggiante metallico interno, ricoprente l'intera superficie del liquido.
Questi sistemi di protezione non dispensano dall'obbligo della irrorazione delle
pareti del serbatoio.
Serbatoi fuori terra per liquidi della categoria C. - Possono essere costruiti
in metallo, in cemento armato, in muratura o con altri materiali incombustibili,
possono avere forma cilindrica ad asse verticale od orizzontale, oppure forma
parallelepipeda. Possono poggiare direttamente sul suolo, o su pilastri, oppure
essere parzialmente interrati. Debbono essere provvisti di opportuni dispositivi
di aereazione.
Art. 54.
I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra,
preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un
bacino di contenimento.
Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la
capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle
condizioni più sfavorevoli.
Se si tratta di liquidi della categoria A:
1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognun d'essi deve avere
il proprio bacino, di capacità uguale a quella effettiva in volume, del liquido
che può essere contenuto nel serbatoio.
2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in
numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico
bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità
uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.
Se si tratta di liquidi della categoria B, il raggruppamento può essere
analogamente costituito con serbatoi disposti a distanza rispettiva di m. 5 a 10
secondo la loro capacità, a partire da 5 metri per 500 metri cubi, e aventi un
totale complessivo di liquidi non superiore a 12.000 metri cubi. Il bacino di
contenimento deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva
effettiva dei serbatoi.
Per gli oli combustibili e lubrificanti non occorrono, di norma, bacini di
contenimento, ma l'area su cui sorgono dev'essere recinta da muro, o da argine.
Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebbe
essere uguale alla quarta parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi .
Art. 55.
Negli stabilimenti in genere dove si producono o si lavorano oli minerali, è
consentito, per ragioni di lavorazione, ma non per conservazione in deposito, di
raggruppare, in un unico bacino di contenimento, non più di quattro serbatoi per
benzina di capacità singola non superiore a 150 metri cubi, con facoltà di
ridurre le distanze fra serbatoio e serbatoio, però senza scendere sotto a 80
centimetri. Per ogni serbatoio deve esservi la possibilità di irrorarlo
idricamente.
Alcuni di tali gruppi di massima non più di tre, possono avere bacini contigui,
in modo da costituire un solo complesso, rispetto al quale devono essere
computate la zona di protezione e le distanze di rispetto, riferite alla classe
1ª.
Art. 56.
Nelle raffinerie è ammesso di tenere:
a) In vicinanza del gruppo caldaie, piccoli serbatoi raccoglitori (per
distillati leggeri per distillati pesanti), di capacità singola non superiore a
100 metri cubi, in gruppi di non più di 20 serbatoi, disposti entro un medesimo
bacino o vasca di contenimento, a distanza, fra serbatoio e serbatoio, non
minore di 80 centimetri.
b) Nel reparto raffinazione continua delle benzine e dei petroli, raggruppamenti
di non più di 20 cassonetti, cisternette e altri recipienti, di capacità singola
non superiore a 60 metri cubi, disposti essi pure in un medesimo bacino o vasca,
a distanza fra recipiente e recipiente, non inferiore a 80 centimetri.
c) Altri raggruppamenti analoghi, in altri reparti (rettificazione delle benzine
e simili), della capacità totale massima di 2000 metri cubi.
Ciascun gruppo di recipienti di cui alle lettere a, b e c, deve essere
considerato come un unico complesso, rispetto al quale devono osservarsi le
distanze di protezione della classe 1ª.
Gli irroratori per ogni singolo serbatoio di cui al numero precedente, possono
essere sostituiti da efficienti impianti idrici, con acqua sempre sotto
pressione, per potere prontamente intervenire ove il bisogno lo richieda
integrandoli con un impianto, o anche soltanto con apparecchi portatili o
trasportabili, per produzione continua di schiuma.
d) Sono ammessi infine raggruppamenti di serbatoi, cassonetti e altri recipienti,
nel reparto raffinazione oli, di capacità non superiore a mc. 100 l'uno, in
numero non superiore a 40, senza che occorra bacino o vasca di contenimento.
Art. 57.
Analogamente dicasi per gli stabilimenti nei quali le operazioni di
piroscissione, raffinazione e rettificazione devono compiersi in modo continuo,
servendosi di liquidi che sono transitoriamente depositati, oppure che circolano
in serbatoi ordinari, decantatori, ricircolatori, alimentatori e simili.
Questi serbatoi, recipienti, bacini o vasche, devono essere raggruppati
separatamente dai gruppi dei serbatoi costituenti il deposito autorizzato (il
quale comprende materie gregge da lavorare e prodotti finiti). Per quanto
possibile, i singoli gruppi rispetteranno le distanze di protezione stabilite
per la classe 1ª, in relazione ai liquidi contenuti.
Anche per questi serbatoi, bacini, vasche, ecc., da considerare come parte
integrante degli impianti di piroscissione, si devono prendere speciali
provvedimenti contro gli incendi, per poter intervenire prontamente ed
efficacemente in caso di bisogno.
Art. 58.
Per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, è ammesso l'impiego di serbatoi
fuori terra esclusivamente adibiti per effettuare miscele carburanti oppure
travasi, a condizione che ciò sia fatto a circuito chiuso.
Per le classi 1ª e 2ª, i serbatoi per miscele devono avere capacità non
superiore a 1500 metri cubi. Per i depositi di queste classi, stante la
precarietà dell'uso di tali serbatoi, possono essere ridotte a metà la larghezza
della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni e i singoli bacini
di contenimento possono avere capacità pari alla metà di quella massima
effettiva, in volume, del liquido infiammabile del proprio serbatoio.
Per i depositi della classe 3ª è ammesso l'impiego di un serbatoio per ogni
specie di liquido, di capacità non superiore a 50 metri cubi, e per i depositi
della classe 4ª non superiore a 30 metri cubi, con l'obbligo però, per entrambe
le classi, di sistemarli entro il locale di travaso.
L'obbligo del circuito chiuso non sussiste per i serbatoi delle classi 1ª e 2ª,
di cui al primo capoverso del presente numero, se tali serbatoi sono situati
alle distanze normali.
Art. 59.
I tubi e i canali di scarico delle acque del bacino di contenimento, devono
essere intercettabili mediante valvole a saracinesca, situate allo esterno degli
argini o muri, e destinate a impedire, in caso di accidente, che il liquido
infiammabile venga condotto nelle normali fognature. L'eventuale dispersione di
tale liquido a mare, è ammessa, sempreché lo scarico possa farsi, mediante
cunicolo, o fognatura, fuori del porto, in località designata.
Tutte le tubazioni, i cunicoli e le fognature che convogliano le acque pluviali
e di lavaggio provenienti dall'interno dei bacini di contenimento, devono, prima
di uscire dal recinto, essere provveduti di fossa o vasca di decantazione, a
trappola.
I muri o argini contenitori del bacino non devono presentare alcuna apertura. Se
in vecchi impianti esiste qualche porta, occorre renderla completamente stagna.
per l'accesso all'interno dei bacini è obbligatoria la esistenza di scalette
fisse, di materiale incombustibile.
L'impiego dell'erba conferisce alla buona conservazione degli argini. Essa però
qualora non sia di natura incombustibile, deve essere mantenuta bassa,
particolarmente in estate, anche sul circostante terreno.
Gli alberi sono, di massima, esclusi dall'interno e dalle immediate vicinanze
degli stabilimenti e dei depositi di oli minerali. Ad ogni modo, essi non devono
essere di troppo alto fusto, né di specie tale per cui possano divenire
propagatori di fuoco (non resinosi, tanto più se a fronde basse con scarsi rami
e foglie secche ecc.).
E' vietato depositare, nell'interno dei bacini contenitori, materiali di
qualsiasi specie.
Art. 60.
E' preferibile che le tubazioni uscenti dai bacini, attraversino gli argini o i
muri di contenimento, in luogo di sorpassarli, al fine di evitare la formazione
di bolle d'aria.
L'attraversamento deve essere reso stagno mediante perfetta aderenza dei tubi
alla terra o al muro.
L'introduzione e l'estrazione dei liquidi dai detti serbatoi possono essere
effettuate, o per gravità, o per mezzo di pompe, con tubi di acciaio senza
saldatura longitudinale, collegati fra loro mediante giunzioni fatte con
saldatura trasversale, oppure a manicotto o a flangia. Per questo ultimo sistema,
le guarnizioni devono essere di sostanza incombustibile e non fusibile (esclusi
piombo, metalli e leghe ad esso analoghi).
Le tubazioni nell'interno degli stabilimenti e dei depositi devono essere
ispezionabili. Perciò, è opportuno che siano allo scoperto, salvo quanto è
disposto nel numero seguente.
Le tubazioni di allacciamento degli impianti alle bocche di carico e scarico
delle banchine di approdo, ed agli scali ferroviari, nei tratti sottopassanti a
strade ordinarie, binari ferroviari e tramviari, piazzali e aree di uso pubblico,
debbono: per diametri fino a 100 millimetri, essere interrate ad una conveniente
profondità, non inferiore a 30 centimetri (50 centimetri in caso di binari) per
diametri maggiori, essere situate in cunicolo, o in cassetta di cemento.
I tubi, nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, devono essere tinti con
colori differenti, a seconda del liquido al quale ognun d'essi è destinato,
affinché possano essere facilmente distinti dagli operai, e, in caso di bisogno,
dai pompieri.
Art. 61.
A) Le tubazioni che uniscono i depositi costieri alla banchina del porto devono
rispondere ai seguenti requisiti:
1° Le tubazioni di distribuzione con bocche di presa, derivate dalle condotte
principali, costruite come è accennato nel numero precedente, non debbono essere
sistemate sulla calata entro cunicoli, ma devono essere interrate a livello
superiore a quello delle acque del bacino portuale.
2° Le condotte principali di trasporto dei liquidi debbono distare dal muro di
sponda della calata non meno di 20 metri, ed avere, nell'àmbito del demanio
marittimo, ad ogni 250 metri circa, a partire dalla radice del ruolo, una
saracinesca di intercettazione in pozzetto, manovrabile facilmente con la
semplice apertura del chiusino del pozzetto. Quando la larghezza delle calate
non consenta la distanza indicata di 20 metri, questa potrà essere
conseguentemente ridotta dall'autorità marittima.
3° Le condotte di distribuzione di cui al capoverso primo del presente numero
ciascuna con propria saracinesca di intercettazione al punto di diramazione,
debbono essere collocate normalmente al muro di sponda le bocchette di presa
debbono essere conformate in modo da evitare dispersioni di liquido.
4° Il collegamento fra la bocchetta di presa e quella della nave cisterna
dev'essere effettuato con tubo flessibile, costruito in modo da evitare
qualsiasi spandimento. Per i liquidi infiammabili delle categorie A) e B), tali
tubi devono essere costituiti con materiale plastico insolubile, nei liquidi
stessi, rivestito con materiale metallico, ricoperto a sua volta mediante
sostanza impermeabile oppure essere interamente metallici, a parete interna
continua e non intaccabile dagli oli minerali, e resistenti a elevate pressioni.
Per gli oli della categoria C) e invece ammesso l'uso dei tubi flessibili
metallici, ad alto grado di tenuta.
Durante l'uso si deve sorvegliare attentamente che le giunzioni dei tubi,
costituite da flangie, non diano luogo a sprizzamenti o a stillicidi di liquido,
nella quale evenienza si deve procedere senza indugio a farli cessare, serrando
maggiormente le flangie. Si possono anche usare giunti di dilatazione, con o
senza flangie alle estremità, a pareti metalliche ondulate lateralmente,
resistenti a forti pressioni e a temperature elevate .
5° Le navi cisterna devono impiegare il minor tempo possibile per lo scarico dei
liquidi ai depositi costieri, mediante le apposite pompe e tubazioni.
Appena terminate le operazioni di carico o scarico delle navi cisterna, le
tubazioni devono essere vuotate del liquido e, se trattasi di liquidi delle
categorie A e B, deve essere provveduto alla eliminazione dei vapori
infiammabili, mediante riempimento di acqua, o con altro sistema equivalente.
B) Le tubazioni (oleodotti) che possono unire un deposito costiero ad un lontano
stabilimento (vedasi n. 17), devono invece uniformarsi ai seguenti criteri di
massima:
a) le condutture principali devono evitare, per quanto è possibile, i terreni
non pianeggianti, i fiumi, le paludi, gli stagni, ecc.
b) esse devono correre preferibilmente in vicinanza di linee ferroviarie e di
grandi strade, perché ciò può facilitare la costruzione e la sorveglianza. Le
distanze vanno concertate con gli enti interessati
c) è consigliabile che le tubazioni attraversino i corsi d'acqua valendosi dei
ponti già esistenti. In caso di impossibilità, occorre costruire appositi
piccoli ponti leggeri
d) le tubazioni in terreno pianeggiante non devono di massima essere collocate a
profondità superiore a un metro, perché ne sia facile la sorveglianza
e) normalmente, i tubi per le condutture principali hanno il diametro interno di
cm. 20 a 25. Se le giunzioni non sono state fatte per saldatura, il che sarebbe
preferibile, esse devono essere a manicotto, con avvitamento lungo, fatto colla
massima cura, oppure con altri sistemi speciali. Manicotto, premistoppa,
guarnizioni, vernici, devono dare una perfetta tenuta per evitare perdite di
liquido. I tubi devono essere provati in officina coll'acqua fredda, ad una
pressione almeno doppia di quella prodotta dalle pompe che spingono l'olio
queste pompe lavorano generalmente a una pressione di circa 50-60 atmosfere
f) i fattori che stabiliscono la distanza fra le stazioni sono, la viscosità
dell'olio e la topografia della regione (dislivelli in salita). A titolo di
orientamento, si può ritenere che: per gli oli leggeri poco viscosi, tale
distanza si aggiri sugli 80 chilometri per gli oli pesanti, circa 25,
coll'avvertenza che, quelli molto viscosi, devono venire scaldati a circa 70°
con adatte batterie di riscaldamento
g) è indispensabile che le stazioni siano collegate fra loro mediante telefono.
Art. 62.
Per l'eventuale scarico diretto da nave cisterna a carri serbatoio ferroviari e
ad autocisterne, di cui al n. 16, si devono osservare le seguenti norme:
a) deve essere scelta una località fuori del contatto del pubblico, lontana da
altre imbarcazioni e da magazzini e depositi di materiali che possono esplodere
(come gas compressi in bombole), oppure infiammabili o combustibili
b) le tubazioni di carico debbono avere caratteristiche tali da garantire contro
le rotture o le perdite di liquido.
Dove possibile, esse dovranno essere arginate
c) i tubi flessibili devono rispondere ai requisiti di cui al capoverso quarto
del precedente n. 61
d) nelle vicinanze dei tubi flessibili devono essere disponibili: due estintori
da 10 litri a schiuma abbondanti scorte di sabbia fine ed umida, con carriole e
attrezzi per il lancio nonché una riserva di sacchetti ripieni di sabbia, per
eventuali arginature
e) le operazioni di carico devono essere compiute con tutta sollecitudine,
compatibilmente però col massimo ordine e disciplina, sotto la continua
sorveglianza del comando della nave cisterna e di un tecnico competente
dell'impresa concessionaria.
Art. 63.
Le operazioni di scarico dei carri serbatoio ferroviari (sia in stazioni
ferroviarie che tramviarie), di liquidi infiammabili della categoria A, tanto
che si tratti di travasarli in altri carri, o in fusti, ecc., quanto che si
debbano convogliare mediante apposita tubazione, per gravità, direttamente ai
serbatoi del deposito, non devono mai avere luogo all'aria libera, sebbene con
sistema a circuito chiuso, in guisa da evitare il contatto dell'aria e da
ottenere sempre, in sua vece, quello coi vapori del liquido. A scarico ultimato,
si devono chiudere ermeticamente le tubazioni adducenti al deposito, senza
riempirle di gas inerte speciale.
Lo stesso dicasi per le autobotti, i carribotte e i rimorchibotte.
Nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, le bocche o i bracci snodati
adibiti al carico dei veicoli che trasportano benzina e miscele carburanti,
devono essere collocati all'aperto, o sotto tettoie ben aereate, in modo che non
possano ristagnarvi vapori infiammabili.
Art. 64.
Serbatoi interrati per liquidi delle categorie A, B e C.
I serbatoi per liquidi delle categorie A e B, devono essere metallici e, di
massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale.
Non è consigliabile ricorrere, per essi, all'impiego di una cassa di isolamento
di cemento o di muratura.
Il serbatoio deve essere costruito con lamiere d'acciaio di buona qualità, dello
spessore minimo di 5 millimetri, solidamente connesse, cosicché esso risulti a
tenuta stagna sotto una pressione di prova di non meno di un chilogrammo per
centimetro quadrato.
I giunti e i raccordi devono essere applicati soltanto sulle pareti dei passi
d'uomo o sul loro coperchio.
La superficie esterna del serbatoio deve essere spalmata con sostanze
antiossidanti, non solubili nell'acqua.
Il serbatoio deve poggiare sopra una platea di ghiaia, o sul fondo della fossa,
ad una profondità tale da risultare con la sua generatrice superiore ad un metro
dal livello del terreno soprastante, in modo che, in caso di incendio in
prossimità, non possa prodursi sensibile aumento di temperatura nel liquido in
esso contenuto. In qualche circostanza eccezionale è concesso salire sino a
mezzo metro dal detto livello, ma allora occorre che la pressione di prova del
serbatoio sia portata a 3 chilogrammi per centimetro quadrato. La terra intorno
e sopra il serbatoio deve essere fortemente stipata per pressione.
I passi d'uomo devono essere racchiusi in un pozzetto di muratura, a pareti
impermeabili, coperto da chiusino metallico, provvisto di serratura a chiave. I
bordi del pozzetto devono essere tenuti più alti di almeno 10 centimetri del
livello del terreno circostante, per evitare la penetrazione dell'acqua.
Al serbatoio deve essere applicato: un dispositivo di sicurezza di primo grado (meglio
con fluido inerte o con saturazione), se trattasi di liquidi delle categorie A e
B un semplice tubo di sfogo dei vapori, se trattasi di residui distillati con
punto di infiammabilità al disotto di 85° C.
E' ammesso un tipo di serbatoio interrato cilindrico, ad asse verticale, con
copertura a soletta piana sorreggente un congruo spessore di terra, costruito in
cemento armato, foderato internamente di lamiera di ferro.
Possono altresì essere impiantati serbatoi a forma parallelepipeda, costituenti
un sistema di cellule multiple e separate (alveare), costruiti in cemento armato,
con rivestimento interno metallico o di altra natura, perfettamente aderente al
fondo e alle pareti, ed aventi copertura piana di cemento armato, con almeno 50
centimetri di terra sopra. In caso di promiscuità di benzina e petrolio, i
serbatoi dei due liquidi devono essere separati da cellule vuote. Il sistema
deve essere integrato mediante dispositivi di sicurezza per il movimento dei
liquidi.
Art. 65.
Per gli oli combustibili (esclusi i residui distillati di cui sopra) e per i
lubrificanti, i serbatoi interrati possono essere costruiti separati o nella
forma cellulare suddetta, in calcestruzzo, in muratura, od anche in pietra
scalpellata rivestita internamente di ottimo cemento.
Devono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.
Art. 66.
Serbatoi interrati per liquidi infiammabili della categoria A (classe 6ª). -
Essi sono normalmente collocati nelle piazze, nelle strade, sotto i marciapiedi,
nei cortili e simili mai entro negozi, nelle cantine e nei sotterranei.
Di regola, la loro costruzione e il loro interramento devono procedere con le
norme del n. 64. Lo spessore della lamiera potrà essere al minimo di 4
millimetri per la minore delle capacità elencate al n. 10.
Nel caso che essi vengano a trovarsi in prossimità di gallerie ferroviarie o
stradali, fognature, cantine e simili, fra il serbatoio e la superficie esterna
dei detti manufatti deve intercedere una distanza di due metri inoltre, la
superficie dei manufatti, prospicienti il serbatoio, deve essere intonacata a
cemento, oppure il serbatoio deve essere rinchiuso entro una cassa di isolamento.
Le prescrizioni di cui sopra riguardano i serbatoi di nuovo impianto per quelli
già esistenti, esse saranno applicate in occasioni di eventualiRIPARAZIONI
che
rendano necessario lo scoprimento del serbatoio.
Se il serbatoio viene invece a trovarsi in prossimità di gallerie predisposte
per pubblici servizi, ovvero di cavi per trasporto di energia elettrica, di cavi
telegrafici e telefonici, o di tubi del gas e simili, deve intercedere la
distanza di un metro fra la superficie esterna del serbatoio e la galleria
oppure i cavi o i tubi. Inoltre, i tubi di aspirazione della benzina e di
aereazione, che vanno dal pozzetto del serbatoio al distributore stradale,
devono passare sopra i cavi o i tubi ed essere racchiusi, nel tratto
corrispondente all'incrocio, in un manicotto di cemento retinato ripieno di
materia isolante solida, oppure in un tubo metallico contenitore. In questi casi,
presentandosi l'occasione che si debbano riparare cavi armati con tubi di piombo,
è necessario che l'esercente del distributore prenda accordi con gli addetti
alla riparazione e dia disposizioni per intercettare, durante il tempo della
operazione, il transito di liquidi, aria e vapori di benzina, nelle tubazioni di
comunicazione fra serbatoio e distributore.
La cassa d'isolamento sopraindicata è d'obbligo nelle aree pubbliche delle città
lagunari e nelle località abitate a sottosuolo molto umido. Essa, costruita in
cemento o in muratura ed a tenuta stagna, deve presentare nel suo interno uno
spazio libero, intorno al serbatoio, di cm. 20 in corrispondenza della parte
inferiore, di cm. 60 ai lati e alle testate, e di un metro nella parte superiore
rispetto al livello del suolo soprastante.
Il fondo della cassa deve avere una pendenza longitudinale, in senso unico. Lo
spazio fra serbatoio e cassa deve essere però riempito con sabbia, terra od
altro materiale compatto e incombustibile.
Intorno al passo d'uomo deve essere costruito un pozzetto stagno in muratura,
munito di chiusino metallico, a livello del suolo, con chiusura quasi stagna di
protezione contro le intemperie, e con serratura a chiave.
I serbatoi in cassa d'isolamento devono essere messi elettricamente a terra, con
una resistenza media non superiore a 50 ohm.
Ai serbatoi di questa specie deve essere applicato un dispositivo di sicurezza
di primo grado, salvo l'eccezione di cui alla nota [4] della tabella del n. 39.
Art. 67.
Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10ª). -
La costruzione e l'interramento di questi serbatoi devono procedere con norme
analoghe a quelle precedentemente esposte.
Per i serbatoi di questa specie non sono necessari né il circuito chiuso per il
movimento dei liquidi, né speciali dispositivi di sicurezza. E' sufficiente un
semplice tubo di sfogo dei vapori, disposto con le avvertenze di cui al terzo
capoverso del numero seguente (vedasi anche n. 64).
Art. 68.
Serbatoi di oli combustibili per impianti di riscaldamento centrale. -
Devono preferibilmente essere collocati nei giardini o nei cortili e, quando ciò
non sia possibile, possono essere disposti anche in cantine o sotterranei,
interrati oppure no.
Possibilmente devono essere in locale separato da quello della relativa caldaia.
Se si tratta di serbatoi interrati, le norme costruttive sono analoghe a quelle
contenute nei precedenti numeri, senza obbligo di messa a terra elettrica e
senza alcun dispositivo di sicurezza.
E' però necessario un tubo di sfogo dei vapori, il quale deve uscire all'aria
aperta e deve avere l'estremità superiore chiusa da reticella metallica
inossidabile, ad una altezza di almeno m.
2,50 dal praticabile esterno o dalle più vicine finestre, in modo da impedire il
facile avvicinamento di fiamme.
La separazione tra i due locali della caldaia e del serbatoio deve essere
ottenuta per mezzo di muro, possibilmente senza aperture e semplicemente
attraversato dai tubi di conduzione del combustibile liquido, ben aderenti al
muro. Qualora invece esistano comunicazioni, la soglia deve essere rialzata di
tanto da costituire bacino di contenimento, di capacità uguale a quella del
serbatoio.
E' opportuno che, in un locale separato ma non lontano dalla caldaia, sia
disposto un estintore in efficienza.
In questi locali è vietato depositare altri combustibili (anche solidi), stracci,
recipienti vuoti ex-combustibili liquidi, e simili.
Nel caso che, per mancanza di spazio, non sia possibile attenersi alle
precedenti prescrizioni, il serbatoio deve essere protetto con un involucro
coibente ben aderente alla superficie, o, ancor meglio, deve essere chiuso fra
pareti mura, rie intonacate internamente ed a tenuta stagna.
TITOLO V - Dispositivi di sicurezza
Art. 69.
Questi dispositivi di sicurezza interessano in particolar modo la benzina e le
miscele carburanti.
In fatto di sicurezza dei depositi di liquidi infiammabili bisogna distinguere
gli effetti dell'infiammabilità da quelli della esplodibilità.
Si prevengono i primi, in modo specifico, coll'interramento dei serbatoi.
E' questa, forse, la forma più efficace di sicurezza, perché sottrae
materialmente il serbatoio al fuoco. Ma non se ne può fare applicazione senza
limiti di numero e di dimensioni dei serbatoi, per ragioni tecniche ed
economiche epperciò, occorre riservarla all'ambito dei porti, ai casi di
immediato contatto col pubblico (serbatoi per distributori stradali), di
vicinanza ad importanti fabbricati o a pubblici manufatti e simili.
Si procura di neutralizzare le cause di esplosione, o eliminando il contatto
dell'aria col liquido infiammabile per diminuire grandemente le probabilità
della formazione di miscele tonanti, oppure provocando la formazione di una
miscela non esplosiva.
Ciò si ottiene applicando uno dei sistemi descritti in appresso.
Art. 70.
A) Sistemi a fluido. - Il fluido può essere: liquido (acqua), oppure gassoso (azoto
anidride carbonica prodotti di scappamento di motori a combustione interna,
costituiti in prevalenza di azoto, con anidride carbonica e piccola percentuale
di impurità).
I. Ad acqua (idrostatico). - In questo sistema l'isolamento è dato dalla
mancanza di contatto con l'aria, perché l'acqua spinge il liquido infiammabile
di sotto in su, fin contro la parte superiore del serbatoio dove sono innestati
i tubi di manovra.
II. A gas inerte, che può essere:
a) a pressione
b) senza pressione.
Gas con pressione. - Il gas non ha soltanto lo scopo di fornire l'isolamento del
liquido infiammabile, ma anche quello di provocarne, colla propria pressione (statica)
dall'alto in basso, il movimento, ossia l'espulsione dal serbatoio. Esso viene
fornito compresso in bombole, oppure vien prodotto in sito mediante apposita
installazione.
Il gas può essere sostituito con aria saturata di vapori oltre la percentuale di
infiammabilità.
Gas senza pressione. - Il gas trovasi nel serbatoio a pressione così ridotta da
essere insufficiente a produrre l'espulsione del liquido infiammabile, al che si
provvede mediante pompa azionata da motore elettrico, o a vapore, o a
combustione interna, o a mano. E', in questo caso, fatto obbligo di impiegare un
dispositivo automatico a pressione che, venendo a mancare il gas inerte, chiuda
la valvola inserita sul tubo di aspirazione.
B) Sistema a saturazione. - L'isolamento è dato dall'aria sovraincombente al
liquido, la quale è in miscela con una percentuale tale di vapori di liquido
infiammabile per cui essa trovasi fuori del campo esplosivo, definito da 1,1 per
cento a 5,4 per cento di benzina. Tale percentuale può anzi divenire così forte
(circa 20 per cento) da far uscire la miscela anche dal campo
dell'infiammabilità.
E' ovvio che, per l'erogazione del liquido, occorre l'uso di una pompa.
Le caratteristiche della saturazione possono così riassumersi.
La saturazione si produce in tempo relativamente breve, perché la benzina
vaporizza rapidamente (a 20° di temperatura, in recipiente chiuso, si ha, dopo
15 minuti primi, una proporzione del 20 per cento di benzina dopo 20 primi, il
22,5 per cento).
La miscela d'aria e vapori di benzina rimane a lungo carica di tali vapori,
anche per forti oscillazioni di temperatura e di pressione. Non si producono
fenomeni di stratificazione con diversi gradi di concentrazione. Però, perché si
abbia una rapida ed intensa saturazione, occorre che l'aria provochi la
formazione e l'assorbimento dei vapori di benzina, gorgogliando attraverso la
sua massa. Il mezzo più sicuro per ottenere questo risultato è quello di far
giungere l'estremità inferiore del tubo di equilibrio a qualche centimetro dal
fondo del serbatoio.
Similmente può disporsi che la parte inferiore di detto tubo sia immersa nella
benzina contenuta entro un tubo di maggior diametro, a fondo chiuso oppure che
esso porti all'estremità un tubo bucherellato trasversale (disposto in senso
longitudinale rispetto al serbatoio), o una valvola ad ampia superficie che si
sviluppi attraverso la benzina.
La saturazione ha luogo con la voluta prontezza e abbondanza di miscela, anche
col petrolio e con l'acetone. Con il benzolo, essa può essere influenzata o
ritardata da basse temperature invernali (almeno 5°-10° sotto zero).
C) Sistema a doppia chiusura a liquido, immersa. - Fra i sistemi a valvole
idrauliche (per estensione, così denominate anche quando il liquido è diverso
dall'acqua) tiene un posto distinto quello della doppia chiusura a liquido,
immersa. Con essa si costituisce, in modo efficace, l'intercettazione delle
fiamme dall'esterno all'interno del serbatoio e dei vapori di liquido
infiammabile dall'interno all'esterno, senza per altro impedire il passaggio del
liquido nell'uno e nell'altro senso.
Consta di due robuste cassette metalliche, basate sul principio del sifone,
parzialmente riempite di liquido e in esso immerse, in modo da risultare verso
il fondo del serbatoio, rispettivamente all'estremità inferiore del tubo di
carico (la più grossa) e di quello di erogazione (la più piccola).
Quest'ultima è provvista di valvola di fondo quando non si usa una pompa
autoadescante.
Le valvole devono resistere, senza rompersi o vuotarsi, a colpi di fuoco
provenienti dall'esterno epperciò devono essere provate ad una pressione di
almeno 10 atmosfere.
Per l'erogazione del liquido occorre l'uso di una pompa.
Il sistema ha però bisogno di essere integrato con un dispositivo di saturazione.
D) Sistema a coperchio galleggiante. - Questo sistema ha per scopo di diminuire
la superficie libera del liquido infiammabile a contatto dell'aria (donde,
diminuzione delle perdite per evaporazione, nonché del pericolo d'incendio e di
scoppio).
Il coperchio può essere costituito da un disco, o da un recipiente metallico
vuoto, di forma circolare corrispondente al serbatoio fuori terra, entro cui
dev'essere contenuto, il quale può scorrere in senso verticale per il gioco
dovuto alle sporgenze dei giunti e dei chiodi delle lamiere del serbatoio ed
all'eventuale minore esattezza del perimetro di questo. Può essere ancora
costituito da una lamiera formante tetto circolare di appoggio sul liquido,
purché completato, nella parte periferica, da una cassa a corona circolare ed a
struttura cellulare, rigidamente connessa al tetto, del quale assicura la
galleggiabilità, e da un anello di tenuta, flessibile ed elastico, premuto da
appositi pattini di scorrimento, spinti da molle, contro la superficie interna
del serbatoio sui cui giunti e chiodature l'anello stesso deve scorrere a
leggerissimo attrito .
E) Gassometro. - Da usarsi coi serbatoi fuori terra, contenenti benzina.
Il tetto del serbatoio è privo di sfiatatoi. Ad ogni buon fine però,
nell'intento di evitare nel serbatoio un eventuale eccesso di pressione interna
in relazione alla sua resistenza, al tetto è unita una valvola funzionante a
pressione.
Il collegamento col gassometro è costituito da un tubo che parte dal tetto del
serbatoio, scende verticalmente, si ripiega in senso orizzontale ed entra nella
parte inferiore del gassometro. Nel tubo è inserito un tagliafiamma a ghiaia, di
appropriata capacità e sezione. La tenuta della camera pneumatica è realizzata
con acqua. Al gassometro è applicato un tubo di equilibrio, comunicante con
l'atmosfera e munito di tagliafiamma.
F) Sistema a tubo d'equilibrio. - L'apertura praticata nella parte superiore dei
serbatoi, siano interrati che fuori terra, la quale serve ad uguagliare la
pressione interna dei medesimi a quella atmosferica, può anche assumere una
funzione di sicurezza qualora sia collegata ad un tubo metallico di sviluppo
tale da sottrarne l'estremità superiore alle fiamme, o alle azioni dolose di
getto di corpi incandescenti od ostruenti il tubo.
Integrano tale sicurezza due dispositivi tagliafiamma (a reticelle metalliche,
non facilmente ossidabili, multiple a ghiaia e simili) disposti: nei serbatoi
interrati, uno al punto di collegamento col serbatoio, l'altro alla estremità
superiore del tubo nei serbatoi fuori terra, il primo, alla base del secondo
tratto verticale (di cui in appresso), il secondo alla sommità di questo tratto.
La forma del tubo dipende dalla specie e dalla disposizione del serbatoio. Per
quelli interrati, deve essere generalmente costituito da un breve tratto
orizzontale, indi dal tratto verticale per quelli fuori terra da un tratto
verticale lungo la parete del serbatoio, da un tratto orizzontale attraversante
l'argine o il muro del bacino di contenimento e da un secondo tratto verticale,
rivolto in alto.
Coi serbatoi fuori terra e per le sole categorie A e B, l'altezza del secondo
tratto verticale deve essere di m. 2,50 superiore all'altezza dei serbatoi ad
esso vicini. Coi serbatoi interrati, sarà diversa a seconda del luogo ove
trovasi installato il serbatoio (deposito nell'abitato in campo aperto), e della
natura del liquido (categorie A e B oppure C).
Nell'interno dei depositi è sufficiente un'altezza di m. 2,50 sul praticabile,
per tutte le categorie.
Nell'abitato:
a) se si tratta di benzina e di petrolio, occorre un'altezza tale da superare il
tetto del fabbricato, lungo il quale corre il tubo, di m. 1,50
b) coi distributori stradali di benzina: se con sicurezza di 1° grado, il tubo
d'equilibrio è collegato alla colonna racchiudente il distributore, con
l'estremità chiusa dal dispositivo tagliafiamma poco sopra il coperchio, e, in
ogni caso, a non meno di m. 2,40 dal suolo se con sicurezza di 2° grado (di cui
alla nota (4) della tabella), il dispositivo tagliafiamma deve risultare a 4
metri dal suolo, nel caso che il distributore sia isolato e distante 3 metri dai
fabbricati, oppure 5 metri se non è isolato, nella quale evenienza tale tubo
deve disporsi in modo che l'apertura superiore con tagliafiamma non abbia a
trovarsi vicino a balconi, o a finestre, o a qualsiasi apertura accessibile ad
estranei senza uso di scala portatile
c) per i serbatoi di combustibili per riscaldamenti centrali, vedasi il n. 68 (tubo
di sfogo dei vapori).
In campo aperto (autostrade e simili), è ammesso di regolarsi come al precedente
caso b.
G) Sistema a valvola automatica di pressione e depressione. - Il serbatoio ha
bisogno di respirare allo stato di riposo, in relazione all'evaporazione della
benzina che accresce la pressione interna nelle ore calde e alla contrazione che,
per contro, si produce nelle ore fredde, dando luogo a una depressione. Se le
aperture del tetto sono libere, o tutt'al più provviste di reticella metallica
la respirazione ha luogo, ma, per la più gran parte del tempo, non si ha la
chiusura ermetica.
La valvola automatica di pressione e depressione, permette invece il duplice
movimento pneumatico, ma, per tutto il rimanente tempo, conferisce ermeticità
alla chiusura. E' anche ammesso un tipo di tetto deformabile (respirante),
provvisto di valvola centrale che funziona a pressione o a depressione .
La valvola che compie questo doppio effetto, è composta di un corpo metallico, e
di due segmenti interni mobili di apertura e chiusura delle rispettive sedi, di
sezione e taratura in funzione della resistenza statica del tetto del serbatoio.
La funzione dei segmenti interni mobili può essere sostituita con altri
dispositivi (ad esempio con sfere).
La presenza di robuste reticelle multiple a maglie fini impedisce gli eventuali
dannosi effetti delle fiamme.
Art. 71.
Gradi di sicurezza. -
Dall'esposizione che precede appare una certa rivalità nel valore protettivo dei
vari dispositivi.
Ma, per la pratica, è necessario combinare questa relatività con quella
derivante dall'essere i serbatoi fuori terra, oppure interrati.
Si deve però tener conto che non tutti i sistemi si prestano all'impiego
promiscuo.
Una sicurezza speciale offre la merce imballata, a motivo che, oltre al
frazionamento del liquido, i recipienti non lasciano sfuggire né liquido né
vapori, e che gli eventuali incendi generalmente non assumono carattere di
gravità. Occorre però che i travasi non siano fatti negli ambienti di deposito.
I serbatoi fuori terra (generalmente di notevoli dimensioni) i quali non abbiano
dispositivi speciali (ma soltanto gli sfiatatoi con reticella metallica) e che
perciò sono meno sicuri degli altri, si chiamano ordinari.
I gradi di sicurezza risultano così definiti (vedasi tabella):
Sicurezza di 1° grado:
Serbatoi interrati, con fluido inerte oppure con saturazione e con doppia
chiusura a liquido, immersa (valvola idraulica doppia) e saturazione.
Sicurezza di 2° grado:
Serbatoi interrati, con tubo di equilibrio.
Serbatoi fuori terra, con fluido inerte oppure con coperchio galleggiante.
Magazzini di merce imballata nei recipienti ammessi per i trasporti ferroviari,
e alle condizioni che manipolazioni e travasi si facciano in locale separato,
che l'ingresso sia indipendente, ecc. (vedasi n. 12 e nota (3) della tabella).
Sicurezza di 3° grado:
Serbatoi fuori terra, con gassometro ovvero con tubo di equilibrio oppure con
valvola automatica di pressione e depressione.
Art. 72.
Travasi a circuito chiuso. -
Il circuito chiuso ha per scopo di impedire il contatto del liquido infiammabile
coll'aria libera, per evitare la formazione di miscele tonanti e la dispersione
di vapori che potrebbero divenire esplodibili o anche soltanto infiammabili.
Esso consiste nell'applicazione di un tubo flessibile che, partendo dal fondo
del recipiente da vuotare (ad esempio carro-serbatoio ferroviario), convoglia la
benzina al recipiente da riempire (ad esempio fusto o barile), e di un altro
tubo, di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente conduce l'aria
saturata alla parte superiore del primo (duomo del carro-serbatoio). Oltre ad
impedire la formazione di miscele pericolose, si evita così anche il
disperdimento del liquido, sul quale potrebbe cadere un corpo acceso ed
infiammarne i vapori.
Del travaso a circuito chiuso della benzina e miscele carburanti, deve essere
generalizzato l'impiego: per i serbatoi fuori terra per miscele (vedasi n. 58)
ma, più particolarmente, per i veicoli da trasporto (carri-serbatoio ferroviari:
autobotti, autocisterne e simili) per i serbatoi dei distributori stradali per i
recipienti speciali delle rivendite, quando si vuole seguire il rifornimento
nell'interno dei locali (vedasi n. 84) ed anche per i semplici fusti, quando con
questi, in mancanza di autobotti, si debba fare il rifornimento del serbatoio di
distributori stradali.
Anche per il benzolo si deve impiegare, sempre che sia possibile, il circuito
chiuso.
TITOLO VI
- Disposizioni relative all'esercizio degli stabilimenti e dei depositi di oli
minerali -
Mezzi di trasporto, di rifornimento e di distribuzione - Rivendite -
Art. 73.
E' consentito l'impiego di recipienti speciali da lavoro, di uso industriale o
commerciale, da trasportarsi anche con binari Dècauville e relativi carrelli.
E' inoltre consentito, negli stabilimenti e nei depositi più importanti, la
presenza di locomotive o di altri mezzi a trazione meccanica, per il movimento
dei vagoni ferroviari, dei carri serbatoio e simili.
Le locomotive e gli altri mezzi di trazione, devono essere senza fuoco o fiamme
libere esterne.
Art. 74.
Negli stabilimenti e nei depositi, bisogna, quanto più è possibile, evitare
spandimenti di liquidi infiammabili lavorati o anche in corso di lavorazione, o
manipolazione, i quali possano dar luogo ad evaporazione e ciò, sia all'aperto,
sia nell'interno dei locali di manipolazione o di deposito.
Contemporaneamente, si deve vietare che, nell'interno dei locali, o,
all'esterno, nelle vicinanze dei macchinari, o vasche, ecc., dove spandimenti
possono prodursi, si impieghino apparecchi o utensili a fiamma libera.
Si devono compiere pronti lavaggi dei pavimenti, delle rampe d'accesso e dei
passaggi fra ambienti, di cemento, ogni qualvolta si verificano anche piccoli
spandimenti di liquidi infiammabili.
Art. 75.
Maneggio degli oli minerali e loro derivati nell'interno degli stabilimenti e
dei depositi.
Per quanto sia desiderabile utilizzare nel miglior modo lo spazio disponibile, è
opportuno:
a) accatastare normalmente i fusti pieni in non più di due strati, al massimo
tre tenere le cataste alquanto discoste dalle pareti e frazionate in partite
separate da spazi liberi, in modo che si possa circolare intorno, per
ispezionare e poter fare trasportare all'esterno i recipienti che presentassero
perdite di liquido
b) per i bidoni pieni non si fissano limiti agli strati è sufficiente
accatastarli, senza casse d'imballaggio, in guisa tale da evitare la caduta di
bidoni dagli strati superiori, oppure la deformazione di quelli inferiori.
I fusti ed i bidoni vuoti di liquidi infiammabili non devono essere riempiti di
acqua devono soltanto chiudersi in modo perfetto, come se fossero pieni.
Per leRIPARAZIONI
con utensili a fiamma libera, i fusti devono essere riempiti
di acqua, oppure essere passati al vapore d'acqua, per scacciare completamente i
vapori di benzina o di petrolio contenuti nell'interno.
E' opportuno che i fusti e i bidoni vuoti siano tenuti separati da quelli pieni.
Possono anche stare all'aperto, ma in recinto chiuso non accessibile al
pubblico.
Art. 76.
Residui di lavorazione. -
I residui inutilizzabili di liquidi infiammabili e combustibili, e gli stracci
imbevuti di tali residui, i quali possono sprigionare vapori capaci di formare
coll'aria miscele esplosive o infiammabili, non devono essere immessi né nelle
fogne comuni, né in cunicoli.
Devono invece essere raccolti in adatti recipienti, da tenersi isolati e
giornalmente essere distrutti in appositi forni (mai in stufe di ambienti
chiusi), o su piazzali discosti e adatti all'uopo.
Art. 77.
Mezzi terrestri di trasporto e di rifornimento
I mezzi terrestri impiegati per il trasporto e per il rifornimento dei liquidi
infiammabili e combustibili alla rinfusa, sono: il carro serbatoio ferroviario i
veicoli a trazione meccanica, come l'autobotte e il rimorchiobotte i veicoli a
trazione animale, come il carrobotte (a 4 mote) e il trainobotte (a 2 ruote).
Per la merce imballata: autocarri ordinari e carri a trazione animale, o a mano.
In qualche caso, il rifornimento di benzina può farsi anche con fusti.
I mezzi per i trasporti alla rinfusa devono rispondere a speciali condizioni
costruttive ed a modalità d'uso, di cui in appresso.
A) Carro-serbatoio ferroviario (per liquidi infiammabili, combustibili e
lubrificanti).
Questi carri sono costruiti secondo le norme dettate dall'amministrazione delle
ferrovie dello Stato.
B) I carri-serbatoio per oli sono provveduti di serpentino interno (per
eventuale riscaldamento).
C) Autobotte per distribuzione di benzina e miscele carburanti.
Il serbatoio (o botte) deve essere costruito con lamiere metalliche (ferro,
acciaio, o leghe leggere di alluminio), saldate elettricamente o
autogenicamente, oppure chiodate secondo le norme prescritte dall'associazione
nazionale per il controllo della combustione.
Lo spessore delle lamiere deve essere quello tecnicamente sufficiente per
sopportare il lavoro al quale sono destinate.
I serbatoi devono essere sottoposti al collaudo di ermeticità (pressione di
prova da 1,15 a 1,8 di atmosfera).
Per i serbatoi di ferro o di acciaio deve usarsi vernice antiossidante,
insolubile nei liquidi infiammabili.
La botte deve essere poggiata su selle metalliche di sostegno, o altro sistema
equivalente, coll'interposizione di cuscinetti di legno o di feltro, ed essere
assicurata al telaio mediante fasce di acciaio, con dispositivo di regolazione
della tensione. Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura interna
di forza, oppure una parte divisionale stagna. La capacità massima della botte
non deve superare i sei metri cubi, con l'intesa che i singoli compartimenti
stagni non devono superare i due metri cubi, anche quando l'autobotte è
provvista di speciale misuratore volumetrico.
Ogni compartimento deve essere munito di un duomo, del diametro interno di circa
mm. 500, Posto superiormente e avente capacità corrispondente a circa il 3 per
cento di quella del proprio compartimento. Se sul perimetro del duomo sono
applicati, a scopo metrico, tubi di livello, essi devono avere una protezione
metallica, e devono essere intercettabili mediante valvole. L'apertura inferiore
di ogni compartimento deve avere una valvola interna, manovrabile dall'esterno
del coperchio del duomo. Su questo coperchio devono essere altresì applicati: un
raccordo per il tubo di riempimento, munito di tappo con catenella una valvola
tarata funzionante a pressione e depressione e un volantino per l'apertura
dell'anzidetta valvola interna.
Ogni compartimento deve avere il tubo di erogazione provvisto di valvola estrema
e raccordo, con tappo a vite e catenella.
Queste valvole estreme e raccordi possono essere, o raggruppati nella parte
posteriore della botte racchiusi in cassetta metallica unica, con chiusura a
chiave oppure essere disposti isolati, lateralmente alla botte o sotto la sua
mezzeria, racchiusi, ciascuno, in propria cassettina metallica chiudibile a
chiave o infine, essere collegati allo speciale misuratore volumetrico.
Inoltre, ogni duomo deve avere una presa raccordabile (intercettata da valvola)
per formare il circuito chiuso durante le operazioni di carico e di scarico.
Dette prese possono rimanere separate, o essere riunite ad un unico tubo
collettore, con l'estremità intercettabile mediante valvola, e sistemata nella
cassetta metallica posteriore di cui sopra.
Tra il fondo anteriore della botte e la cabina del conducente deve essere
piazzata una parete metallica, o coibente di protezione termicamente isolata
dalle parti costituenti la botte e di altezza non inferiore a quella esterna
della cabina. Tra il fondo della botte e la detta parete di protezione e fra
questa e la cabina deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per
attenuare gli effetti del calore in caso di incendio.
Per impedire che le operazioni di riempimento e di vuotamento si compiano col
motore in moto, l'apertura della bocca di riempimento superiore, e quella della
valvola interna del compartimento devono essere bloccate con un sistema
meccanico qualsiasi di collegamento obbligato con l'interruzione del circuito
elettrico dell'accensione del motore, in guisa che tale interruzione si produca
al di là della parte anteriore della parete di protezione della cabina.
Sopra uno dei lati della botte, oppure sulla parte posteriore, deve essere
applicata una piastrina portante l'indicazione e la sede della ditta
costruttrice. In posizione ben visibile dei due lati, deve inoltre essere
dipinta, od ottenuta con decalcomania, la parola "Infiammabili".
Per le autobotti già in circolazione, di capacità non superiore a 4 metri cubi,
si farà luogo alle seguenti prescrizioni.
a) esse possono rimanere senza valvola tarata di sicurezza, oppure con valvola a
sola pressione, sino alla prima verifica metrica
b) la deficiente altezza della parete di protezione della cabina, verrà corretta
in occasione diRIPARAZIONI
importanti
c) il sistema di blocco relativo al riempimento, di cui non tutte le autobotti
sono provviste, sarà applicato gradualmente, in un periodo di due anni
d) le autobotti che fanno unicamente servizio, a velocità ridotta, fra gli scali
ferroviari e i vicini depositi, possono, fino a radiazione dal sevizio, rimanere
a compartimento unico e senza valvola interna di fondo manovrabile dal duomo.
D) Autocisterna, rimorchio cisterna, autotreno cisterna, per trasporto di
benzina, miscele carburanti, benzolo, petrolio e simili.
Questi autoveicoli possono essere adibiti esclusivamente ai trasporti fra
stabilimenti e depositi, oppure fra i vari depositi. Essi devono seguire le vie
periferiche e quelle meno frequentate delle città, mantenendo, negli
attraversamenti degli abitati e nelle voltate, velocità moderata. Devono essere
insuscettibili di velocità superiori ai km. 50 orari, su strada in piano e in
condizioni di massima prestazione.
La capacità dei serbatoi sarà quella realizzabile con la condizione di non
sorpassare il peso massimo complessivo, per ogni veicolo stabilito dalle norme
per la tutela delle strade e per la circolazione [approvate con regio decreto 8
dicembre 1933.
n. 1740], e coll'inderogabile osservanza di tutte le prescrizioni in dette norme
contemplate (gomme distanze fra gli assi freni paraurti parafanghi, ecc.),
nonché di tutte le norme costruttive di sicurezza di cui in appresso. In ogni
caso però, la massima capacità totale consentita non può superare 33 metri cubi.
Questi serbatoi possono essere costruiti con lamiere di ferro o di acciaio o
meglio in leghe leggere di alluminio, le quali congiungano alla leggerezza, una
buona resistenza meccanica, l'attitudine alla saldatura e la inossidabilità.
Essi possono essere a compartimento unico, purché siano sopportati da selle sul
tipo di quelle delle autobotti distributrici in numero non inferiore a cinque
per le capacità fino a mc. 12 inclusa e di sei o sette per le capacità maggiori.
Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura di forza, che
costituisca valido setto frangiflutto, capace di attutire i fenomeni d'inerzia
della massa del liquido trasportato e di conferire maggiore resistenza alle
speciali sollecitazioni dinamiche caratteristiche di questo trasporto.
Non sono esclusi altri sistemi, purché di corrispondente effetto: ad esempio,
l'organizzazione ad elementi stagni, indipendenti, di capacità non superiore a
mc. 2, opportunamente riuniti e collegati.
La sezione trasversale dei serbatoi deve essere preferibilmente circolare,
ellittica, o semiellittica, oppure rettangolare a lati curvilinei convessi con
larghi raccordi. E' consentita altresì una forma non geometrica, quando vogliasi
abbassare sensibilmente il centro di gravità. Meno sicure, per un lungo uso,
sono le sezioni che presentano tratti rettilinei, o raccordi di raggio inferiore
a mm. 100.
La costruzione dei serbatoi deve essere tale per cui fasciame e fondi siano
capaci (pur senza nulla perdere della indispensabile caratteristica della
ermeticità) di sopportare anche notevoli deformazioni per effetto di urti, senza
che abbiano a conseguirne rotture o sconnessioni di lamiere, con relativo
spandimento di liquido.
Il serbatoio deve essere munito di: un duomo avente diametro interno non
inferiore a mm. 500, con coperchio a chiusura rapida ed ermetica una valvola di
sicurezza a pressione e depressione, avente dimensioni tali da mantenere la
pressione interna uguale a quella esterna: un tappo fusibile alla temperatura di
non più di 250° e tale che, a fusione avvenuta, presenti un foro di passaggio di
sezione non inferiore a quella utile della valvola di sicurezza.
Gli scarichi devono essere muniti di valvola di fondo interna, con comando
disposto in modo che sia impossibile la chiusura del duomo se prima non sia
stato provveduto alla chiusura di detta valvola. Inoltre, gli scarichi devono
essere muniti di altra valvola (detta principale), delle stesse dimensioni di
quella di fondo, comandabile dall'esterno nonché di una saracinesca con tappo
cieco e catenella di sicurezza.
Le autocisterne devono avere una parete metallica antitermica di protezione
della cabina del conducente, come è prescritto per le autobotti distributrici.
Si devono evitare i particolari e le circostanze che possono divenire causa di
eventuali corti circuiti, così ad esempio, le batterie di accumulatori devono
essere protette in modo che, per effetto di urti, sia impossibile il verificarsi
di corti circuiti con la massa del veicolo, ponendo coibenti elastici fra le
batterie e le scatole di protezione.
I serbatoi non devono essere riempiti totalmente, ma devono presentare uno
spazio libero per la dilatazione del liquido, non inferiore al 2,5 per cento del
carico totale e perciò devono essere provvisti di indicatore di livello,
visibile.
Per le indicazioni da apporre a questi autoveicoli speciali da trasporto,
valgono le prescrizioni date per le autobotti distributrici.
I serbatoi degli autoveicoli speciali per il trasporto dei liquidi infiammabili,
già in circolazione, devono essere visitati dagli stessi enti tecnici incaricati
del collaudo dei serbatoi degli autoveicoli nuovi, per constatare se la loro
costruzione ed organizzazione interna presentino sufficienti garanzie di
sicurezza. In caso negativo, essi, non oltre tre mesi dalla visita di controllo,
debbono essere adibiti al trasporto di liquidi meno pericolosi.
Questa visita generale agli autoveicoli speciali per il trasporto dei liquidi
più infiammabili (benzina, miscele carburanti, benzolo e simili), deve essere
ultimata entro un anno dalla data della pubblicazione delle presenti norme.
E) Rimorchiobotte - Carrobotte - Trainobotte (per liquidi infiammabili).
Stante la minore velocità abituale di questi veicoli, destinati al trasporto
dagli scali ferroviari ai depositi, la botte, della capacità massima di 8 metri
cubi, potrà essere costituita da un solo compartimento, con l'obbligo però di un
frangiflutti se la capacità è superiore a 2 metri cubi e sino a 4, di due
frangiflutti se essa supera 4 metri cubi fino a 6, di tre se superiore a 6 sino
a 8 metri cubi inclusi. Duomo unico di litri 30. Non è necessario che il veicolo
sia provvisto di parete antitermica di protezione, né del sistema di blocco
delle bocche di riempimento e di vuotamento. Per gli altri particolari
costruttivi e per gli accessori valgono le norme specificate per le autobotti,
aggiungendo che al rimorchiobotte dev'essere sempre applicato un freno
automatico.
Delle iscrizioni è obbligatoria soltanto quella della parola "Infiammabili".
I veicoli di questa specie già in circolazione, di capacità non superiore a 4
metri cubi, possono (come le autobotti) rimanere, fino a radiazione dal
servizio, a compartimento unico e senza valvola interna di fondo.
F) Autocisterna, rimorchio cisterna e auto: treno cisterna (per trasporto di
nafta e di oli minerali combustibili e lubrificanti).
Per questi autoveicoli valgono di massima norme costruttive analoghe a quelle
indicate per gli autoveicoli al trasporto dei liquidi infiammabili. Non sono
indispensabili la parete antitermica di protezione della cabina, e la doppia
valvola di scarico. Non occorre la parola "Infiammabili".
I serbatoi a carico pneumatico (cioè per depressione d'aria) e a scarico forzato
(cioè con pressione d'aria), devono essere collaudati alla pressione idraulica,
come i recipienti destinati a contenere aria compressa.
G) Rimorchiobotte, carrobotte e trainobotte (per trasporto di nafta e di oli
minerali combustibili e lubrificanti).
Le norme costruttive di questi veicoli sono analoghe a quelle sopraindicate per
il rimorchiobotte, il carrobotte e il trainobotte per liquidi infiammabili.
Per tutti questi veicoli non sono indispensabili né la valvola interna di fondo
né speciali iscrizioni.
H) Le autobotti distributrici di cui alla lettera C, e gli autoveicoli per il
trasporto dei liquidi infiammabili e degli oli minerali indicati nelle lettere D
e F, per essere ammessi alla circolazione, oltre al collaudo dell'autoveicolo
richiesto dalle norme in vigore, devono essere sottoposti a collaudo
dell'associazione nazionale per il controllo della combustione, in quanto
riguarda le garanzie di sicurezza della cisterna o della botte.
In ogni caso non potrà essere rilasciata la licenza di circolazione ai singoli
autoveicoli e rimorchi ove non venga dimostrata la corrispondenza al tipo
approvato dal Ministero dell'interno (vedasi n. XVII delle avvertenze generali).
Art. 78.
Norme di esercizio. -
Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve
possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in
grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distributore, e
di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori
conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli
autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte, o rimorchiobotte,
e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio ferroviari.
a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa, si prescrive quanto in
appresso.
Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a
cisterna, devono essere effettuate a circuito chiuso, per evitare disperdimento
di liquido o emanazione di vapori infiammabili. Le manovre di cui sopra devono
essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è
responsabile. Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo,
durante le operazioni suddette in caso di forza maggiore, deve, prima di
allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di
riempimento o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma.
I bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità del tubo flessibile di
collegamento fra la bocca di erogazione della botte e il tubo o bocca di
riempimento del serbatoio da rifornire, come pure quelli del tubo flessibile (o
non flessibile) che unisce il duomo di ogni compartimento dell'autobotte al
braccio snodato del deposito, e quelli del lungo tubo di minor diametro
destinato a dare passaggio ai vapori che escono dal serbatoio e vanno alla botte
che si vuota, devono essere collegati elettricamente fra loro e, prima di
iniziare le operazioni di riempimento o di vuotamento la botte dev'essere
collegata elettricamente con la terra.
I detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti mediante catenelle,
avvolgimenti di fili metallici, saldature e simili di convenienti dimensioni e
poste nell'interno o all'esterno del tubo. Essi devono essere mantenuti
costantemente in efficienza.
Può essere usato come terra anche il serbatoio da riempire, sempreché risulti
provato il buon contatto del medesimo col suolo (resistenza media non superiore
a 50 ohm).
E' opportuno evitare il rifornimento dei serbatoi dei distributori stradali
situati nelle piazze e nelle vie, durante le ore di maggior abituale
affollamento, o in occasione di mercati, fiere, cortei, processioni e simili. E'
così dicasi delle constatazioni metriche sul contenuto dei serbatoi dei
distributori stradali, le quali non si devono eseguire in ore di affollamento.
In caso di impellente necessità di rifornimento, questo potrà eseguirsi, ma si
dovrà disporre una fune intorno all'autobotte, a debita altezza dal suolo, per
tenere discosto il pubblico.
Le autobotti distributrici e tutti gli autoveicoli per trasporto di oli minerali
e loro derivati, nonché il benzolo e simili, devono essere oggetto di continue
verifiche da parte degli utenti, per constatare gli effetti dell'ossidazione
sulle lamiere di acciaio e di ferro, ma soprattutto gli effetti di fessuramento
e di sconnessione che potrebbero verificarsi per invecchiamento delle lamiere di
leghe leggere di alluminio.
Le botti e le cisterne debbono essere sottoposte a visita annuale degli organi
dell'associazione nazionale per il controllo della combustione.
Il rifornimento con autobotti dei distributori di cui al n. 41, installati su
strade ordinarie percorse da tramvie o da ferrovie, come pure il rifornimento
degli autoveicoli, devono essere evitati o sospesi durante il passaggio dei
treni o di locomotive o locomotori o automotrici (a fuoco, o elettriche)
isolati.
Ogni veicolo a botte o a cisterna, come ogni veicolo carico di merce imballata,
deve essere provvisto di estintori adatti a spegnere liquidi infiammabili, nella
seguente misura:
autocisterna e autotreno cisterna per liquidi infiammabili, due estintori a
schiuma da 10 litri ciascuno autobotte distributrice, un estintore da 10 litri
autocisterna e autotreno cisterna per nafta e oli, e tutti gli altri veicoli, un
estintore da 5 litri. Se trattasi di estintori al tetracloruro di carbonio, la
loro capacità può essere ridotta rispettivamente a due e ad un litro. E' ammesso
l'impiego di altri apparecchi di estinzione di corrispondente efficacia .
b) Nel caso di trasporti di merce imballata con autocarri o con veicoli comuni,
si devono osservare le seguenti avvertenze. I veicoli devono avere sponde di
altezza adeguata al tipo degli imballaggi, affinché il carico non corra il
rischio di cadere, e non sporga all'esterno per non subire urti. I recipienti
devono essere ben assestati, così che non possano spostarsi durante il
trasporto.
Il carico massimo, per la benzina e le miscele carburanti, non deve sorpassare:
i 40 quintali sulla sola trattrice, nei trasporti entro la città i 60 quintali
nei trasporti fra stabilimenti e depositi percorrendo strade periferiche - per
il petrolio in ogni caso, i 60 quintali.
La velocità di questi autocarri deve essere moderata, specialmente entro
l'abitato e nelle voltate.
c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti
liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere (ad esempio bombole di gas
compressi o liquefatti carburo di calcio e simili), è vietata.
Sui veicoli aperti tale promiscuità è ammessa, a condizione che le diverse
specie di materie pericolose siano separate fra loro mediante materiali
incombustibili costituenti schermo separatore e che il veicolo sia provvisto di
estintore da 5 litri per liquidi infiammabili, in perfetta efficienza.
Art. 79.
Rifornimento dei serbatoi per distributori stradali mediante fusti. -
Nelle località non ancora servite da autobotti, o che non possono esserlo stante
la lontananza o la ubicazione dei distributori stradali, è ammesso che il
rifornimento dei serbatoi di tali distributori sia fatto direttamente con fusti
di benzina, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni.
Entro l'abitato, i fusti devono essere provvisti di dispositivo per travaso a
circuito chiuso. Solo eccezionalmente, e in via transitoria, è concesso l'uso di
fusti senza tale dispositivo, a condizione però che intorno sia disposta una
fune, a conveniente altezza dal suolo, per impedire alle persone di accostarsi,
e che si faccia allontanare chi fuma.
Qualora detta operazione debba compiersi per eccezione, nell'interno di un
locale, bisogna evitare lo spandimento del liquido infiammabile: ed occorre
ventilare l'ambiente per impedire il ristagno o il divagare dei vapori di
benzina e la formazione di miscele pericolose.
Art. 80.
Circolazione degli autoveicoli trasportanti oli minerali e loro derivati. -
La circolazione di questi autoveicoli, può avere luogo di giorno e di notte, con
l'avvertenza che, nelle ore in cui è obbligatoria l'accensione dei segnali
luminosi, gli autoveicoli trasportanti liquidi delle categorie A) e B), debbono
portare, sia nella parte anteriore che in quella posteriore sul lato sinistro
della carrozzeria, un segnale costituito da una - I - contenente sei
catarifrangenti del diametro di almeno 45 millimetri, distanziati 15 mm. l'uno
dall'altro e sormontati, alla distanza di 50 mm., da un catarifrangente del
diametro non minore di 85 millimetri.
I catarifrangenti debbono essere bianchi e montati sul fondo bianco,
conformemente al modello depositato presso il Ministero dell'interno (direzione
generale della P. S.) debbono essere visibili ad almeno 150 metri e ad essi
debbono applicarsi le norme concernenti le caratteristiche e le modalità di
applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli,
emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto col Ministero dei lavori
pubblici, con decreto 30 maggio 1936.
Inoltre, tali veicoli devono marciare con cautela e non devono sorpassare, a
pieno carico di liquido anche su strada in piano, la velocità media oraria di 35
chilometri.
L'illuminazione deve essere esclusivamente elettrica.
Data la speciale pericolosità di trasporto, nei maggiori percorsi, il personale
conducente deve essere in numero sufficiente per assicurare congrui turni di
servizio .
Art. 81.
Mezzi di trasporto per via d'acqua (marittimi, lagunari, lacuali e fluviali).
I trasporti marittimi sono disciplinati dal regolamento per l'imbarco, trasporto
in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive approvato con regio decreto 13
luglio 1903, n. 361, e successive modificazioni.
Nei trasporti per altre vie d'acqua (lagune, laghi, fiumi, canali) si devono
seguire le norme di massima appresso indicate.
In laguna è preferibile che i trasporti di liquidi infiammabili abbiano luogo
colle seguenti modalità:
a) con natanti di legno, o meglio di metallo e a doppio fondo, senza propulsione
meccanica. Oltre un razionale stivamento della merce, è opportuno osservare, se
si tratta di carico in bidoni, la prescrizione di fermarli superiormente
mediante una specie di grata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in
caso di affondamento del natante, essi possano risalire alla superficie
b) con natanti di legno o di metallo e a doppio fondo come sopra è detto, a
propulsione meccanica. Fra motore e carico, deve esistere una paratia di
separazione, metallica, rivestita di amianto dalla parte del motore, dal quale
disterà almeno 60 centimetri. Questa paratia deve partire dal fondo del natante
e deve essere collegata ai fianchi del medesimo mediante guarnizione, così che
non esista comunicazione tra carico e motore. Anche in questo caso, se si tratta
di bidoni, occorre la griglia metallica di cui alla lettera a.
I natanti che fanno esclusivamente questo servizio giornaliero, devono essere
provvisti di una buona riserva di sabbia, con qualche pala o badile, e di un
estintore a schiuma da 10 litri, in perfetto stato di funzionamento e collocato
a portata di mano. Alcuni ben appariscenti cartelli, con la scritta "Vietato
fumare", devono sempre essere esposti.
In laguna, sui laghi, sui fiumi e sui canali, le barche a vapore o a motore e i
rimorchiatori adibiti al servizio di rimorchio, o al trasporto di liquidi
infiammabili, devono avere il fumaiolo e, se del caso, lo scappamento, chiusi da
rete metallica parascintille.
Se tali mezzi sono anche impiegati per il trasporto di passeggeri, la merce
pericolosa deve essere limitata, e disposta sopra coperta, fuori dell'azione del
calore dell'apparato motore.
Per tutti questi natanti, ed anche per i velieri e le chiatte, le stive devono
essere ben accessibili, pulite, asciutte senza stracci o stoppacci unti, non
essere attraversate da tubi di fumo o di vapore, che non siano isolati
termicamente, non essere a contatto di cucine, ecc. Al caso, si deve ricorrere a
paratie provvisorie di separazione, e ad opportune coperture non infiammabili.
Se occorre accedere alle stive, si deve farlo esclusivamente con lampadine
elettriche di sicurezza munite di involucro metallico.
Si deve evitare la vicinanza di liquidi infiammabili a bombole di gas compressi.
Anche in questi casi, è opportuno avere una riserva di sabbia ed un estintore
efficiente da 10 litri per liquidi infiammabili, collocati a portata di mano.
Art. 82.
Mezzi di distribuzione.
I mezzi di distribuzione degli oli minerali e dei loro derivati si possono
distinguere a seconda che si tratti di merce nuda o di merce imballata. Nel
primo caso, si hanno:
distributori fissi (per benzina e miscele) distributori fissi (per residui
distillati per motori a combustione interna)
distributori fissi a doppia erogazione distributori mobili (per benzina e
miscele, o per oli lubrificanti) nel secondo caso, le diverse specie di
recipienti ufficialmente riconosciuti, oppure ammessi.
Distributori fissi (per benzina e miscele). - Costituiscono, insieme al proprio
serbatoio interrato, il sistema più razionale e più sicuro per, la diretta
distribuzione al consumatore dei liquidi infiammabili.
I distributori non possono essere impiantati sulla soglia dei negozi e tanto
meno nel loro interno. Di norma, si deve evitare altresì di collocarli davanti a
magazzini, negozi ed ingressi di case, ma si devono mettere lateralmente ad
essi. E' preferibile non disporli entro le autorimesse qualora però ciò venga
giustificato da particolari circostanze locali, si devono osservare le norme di
sicurezza relative alle autorimesse. I distributori devono dare il minor
disturbo possibile al transito, e, nel caso di vicinanza a linee ferroviarie o
tramviarie percorrenti strade ordinarie, devono essere collocati con le norme di
cui al n. 41.
Per soffocare prontamente un inizio d'incendio il mezzo più pronto è quello
della sabbia. Perciò ogni distribuzione deve ricevere in corredo un secchiello o
bidone, con manico, contenente almeno 10 chilogrammi di sabbia fine ed umida.
Per i distributori però che, trovandosi nelle immediate vicinanze di
autorimesse, depositi, negozi di rivendita di infiammabili (da cui dipendano o
coi quali abbiano rapporti), rappresentano un pericolo maggiore, si prescrive
anche l'uso di un estintore efficiente per liquidi infiammabili, designato in
precedenza e all'uopo accantonato nell'interno dell'ingresso dell'autorimessa,
ecc.
La prima operazione da compiere, iniziando il lavoro, è quella di mettere a
posto il recipiente con la sabbia e di assicurarsi, se del caso, che il predetto
estintore sia al suo posto.
La distribuzione della benzina agli autoveicoli non deve avere luogo se non dopo
l'arresto del motore e lo spegnimento dei fanali e degli altri mezzi di
illuminazione non elettrica (specialmente se ad acetilene). Il personale addetto
al distributore o quello dell'autoveicolo (passeggeri compresi), non deve
fumare, né sul veicolo, né nelle immediate vicinanze del distributore, né deve
essere permesso ad estranei che fumino di avvicinarsi. E' vietato al personale
addetto al distributore di effettuare il rifornimento se taluno contravviene a
questa tassativa disposizione, oppure se esistono fiamme libere entro un raggio
di 3 metri. Tutti questi divieti devono essere ricordati da apposito cartello,
scritto in caratteri appariscenti e appeso al distributore, oppure da iscrizione
dipinta, od ottenuta mediante decalcomania, direttamente sull'involucro del
distributore.
Prima di raccordare il tubo flessibile alla bocca di scarico del distributore, è
necessario assicurarsi che la guarnizione del suo attacco sia efficiente e bene
a posto, per ovviare a sgocciolamento di benzina.
Finito il rifornimento al veicolo, il manovratore deve con le mani fare cadere
nel serbatoio del medesimo tutta la benzina eventualmente rimasta nel tubo
flessibile poi deve togliere il bocchello di questo, e, tenendolo alto, per non
fare sgocciolamento sul suolo, deve appenderlo all'apposito gancio.
Per i lavaggi delle diverse parti del distributore e dell'interno della colonna
è vietato servirsi di benzina, petrolio e altri liquidi emananti vapori. Si deve
pulire e lavare frequentemente il suolo, intorno alla base della colonna.
Occorre pure verificare ogni tanto che la rete metallica dell'estremità
superiore del tubo di equilibrio o di saturazione del serbatoio, si mantenga in
buono stato.
Distributori fissi (per residui distillati per motori a combustione interna). -
Devono essere impiantati e devono funzionare con norme analoghe a quelle dei
distributori fissi per benzina e miscele, però con le semplificazioni di cui al
n. 67.
Distributori fissi a doppia erogazione. - Sono due distributori contigui,
contenuti in un medesimo involucro.
Possono servire per due differenti liquidi infiammabili, oppure per un liquido
infiammabile e per un olio combustibile.
Ognuno ha il proprio serbatoio interrato, con proprie tubazioni e, per i liquidi
infiammabili, il prescritto dispositivo di sicurezza. I due serbatoi sono
disposti colle consuete norme, in ogni caso però, non più vicini di m. 0,50
l'uno rispetto all'altro.
E' pure ammesso l'uso di due distinti serbatoi con un solo distributore,
provvisto però di contatore doppio, il quale serve ad inserire l'una o l'altra
numerazione a seconda che si tratti di uno o dell'altro dei due liquidi.
Distributori mobili (per benzina e miscele). - Si distinguono in distributori su
carrello, a serbatoio fisso, oppure a portafusti.
Capacità massima consentita: 300 litri. Devono essere muniti di ruote con freno
per le discese e di blocco di stabilità per la distribuzione.
Questi distributori vanno considerati come semplici fusti.
Occorre però curarne la sorveglianza di giorno e il sicuro ricovero di notte,
precauzione questa che riveste particolare importanza nell'ambito del demanio
marittimo. Essi devono essere disposti di preferenza sulle piazze, nelle strade
larghe, nelle strade trasversali a marciapiede non troppo ristretto,
all'ingresso di negozi del genere provvisti di larga porta, e simili.
Per essi valgono norme di esercizio e di predisposizione per gli incendi
analoghe a quelle dei distributori fissi.
Se trattasi di semplice fusto da installare su carrello distributore, il fusto
deve essere provvisto di tubo pescatore con doppia reticella tagliafiamma (una
interna e una esterna), e di speciale tappo presentante una valvola di sfiato ed
una valvola per l'ingresso dell'aria. E' consentito l'uso di distributori
volumetrici applicabili ai fusti.
Distributori mobili (per oli lubrificanti). - Sono di capacità maggiore del
precedente tipo a serbatoio, e sono generalmente divisi in compartimenti per le
diverse qualità di oli di uso più comune.
Il serbatoio deve essere costituito da un involucro metallico, provvisto, per
ogni compartimento, di pompa di travaso, o misuratrice.
E' altresì permesso l'uso, in pubblico, di fusti di legno, con applicata la
pompa di travaso o misuratrice.
Art. 83.
Recipienti e imballaggi.
I recipienti trasportabili devono soddisfare alle seguenti condizioni.
Categorie A e B. - I recipienti di latta, portatili a mano, non devono avere
capacità superiore a 20 litri devono essere di forma prismatica (o anche
cilindrica), costruiti con lamierino di ferro, zincato o stagnato, con giunzioni
aggraffate, saldate a stagno od elettricamente coperchio con maniglia e foro di
travaso, il quale può essere munito:
a) di bocchello di latta, chiudibile mediante disco aggraffato
b) di bocchello di bronzo, con tappo di chiusura a vite
c) di bocchello a collo d'oca, con chiusura non deformabile.
Il sistema di chiusura c è concesso per i piccoli recipienti fino a 5 litri, ma
soltanto per i liquidi della categoria B.
I sopraspecificati recipienti, a seconda delle modalità seguite per il trasporto
per ferrovia (vagone completo
spedizione a collettame ecc.), devono essere raggruppati e chiusi in casse o
gabbie di legno, oppure possono essere trasportati senza imballaggio, secondo le
norme contenute nel Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e
nocive.
Analogamente dicasi per i trasporti via di mare, i quali sono disciplinati
dall'apposito Regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci
pericolose e nocive .
I recipienti trasportabili con mezzi di locomozione (fusti), devono: avere forma
cilindrica e capacità non superiore a 300 litri essere costruiti con robusto
lamierino di ferro, zincato, stagnato, o comunque ricoperto di sostanze
inossidabili avere quattro cerchioni metallici di rinforzo, disposti due alle
estremità dei fondi e gli altri due intermedi equidistanti
avere cocchiume metallico a vite, apribile soltanto mediante chiave a manico, ed
assicurato con piombo o suggello. Per le sostanze meno pericolose (acqua ragia
minerale e simili) possono anche essere usati barili metallici da 200 litri, con
tara di 40 a 50 chilogrammi.
E' vietato l'uso di recipienti di vetro di capacità superiore a due litri, sia
per la benzina che per il petrolio e sostanze analoghe.
In ogni caso, i recipienti metallici non devono essere completamente pieni e
debbono essere perfettamente condizionati e chiusi, in modo da impedire che
sfuggano vapori o liquido, in qualunque posizione il recipiente si trovi. Per
quelli di vetro, occorre curare una buona chiusura, con tappo adatto.
Categoria C. - Per gli oli combustibili e lubrificanti, non occorrono,
relativamente ai recipienti di trasporto, speciali norme è sufficiente che essi
siano robusti e ben chiusi, così da evitare spargimento di liquido.
E' però consigliabile, per gli oli lubrificanti abbandonare a mano a mano l'uso
dei barili di legno, sostituendoli con barili di leggera lamiera di ferro, del
tipo detto "per un solo viaggio".
Indicazioni esterne da apporre sui recipienti e sugli imballaggi. - Quando sui
recipienti sia ben visibile, e non facilmente asportabile, l'indicazione del
contenuto (benzina, etere di petrolio, petrolio, acqua ragia minerale, ecc.),
non è necessario apporre alcun cartello o etichetta complementare. In caso
contrario, e per i soli prodotti della categoria A, essi devono portare una
striscia rossa a vernice, oppure un'etichetta o cartello, con la scritta,
facilmente leggibile "infiammabili".
Quando i recipienti per liquidi della categoria A, sono chiusi in casse di
legno, il cartello o etichetta deve essere apposto all'esterno della cassa.
Cassa mobile-serbatoio. - E' consentito altresì l'uso di serbatoi mobili, aventi
capacità non superiore a 2000 litri di forma cilindrica, molto leggeri
(alluminio puro, leghe leggere di alluminio, sottile lamiera di acciaio
inossidabile), protetti da una robusta cassa mobile (container), di acciaio, di
forma prismatica (preferibilmente esagonale), munita di strutture di rinforzo, e
anche di cingoli che ne permettono il rotolamento a mano. L'insieme delle due
parti ha lo scopo di facilitare e rendere più sicuro il trasporto sopra
qualsiasi veicolo (ferroviario, automobilistico, ecc.), nonché l'accatastamento
nei depositi, e di dispensare dai travasi e dai trasbordi intermedi fra la
località d'origine del liquido e quella di consumo.
Art. 84.
Rivendite nell'abitato. -
Le rivendite nell'abitato possono essere situate anche in locali contigui,
attigui sottostanti a fabbricati di abitazione, o ad uso magazzino di sostanze
non pericolose (sotterranei o semisotterranei esclusi), e, possibilmente non
devono avere comunicazione con scale di abitazione, ad evitare che in caso
d'incendio, venga intercettata la via di uscita dalle abitazioni medesime. In
caso diverso, la comunicazione con le scale deve essere prontamente chiudibile
mediante porta resistente.
Nel locale di distribuzione al pubblico, i recipienti destinati a contenere
liquidi della categoria A (etere solforico, benzolo, benzina e simili) - quando
non trattisi di distribuire recipienti portatili completi, chiusi con le
modalità ammesse per i trasporti ferroviari - debbono rispondere ai seguenti
requisiti:
In generale.
Essere costruiti con robusto lamierino metallico efficacemente protetto,
all'interno ed all'esterno, mediante deposito di zinco, cadmio, cadmio-zinco,
stagno, piombo, ecc. (a seconda del liquido da contenere), con robuste giunzioni
eseguite a regola d'arte.
Qualora il recipiente fosse costruito con lamierino di ferro, lo spessore del
lamierino stesso non deve essere inferiore a mm. 1,5 per il mantello ed il
coperchio e a mm. 1,8 per il fondo. Se invece, per la costruzione di detti
recipienti, vengono usati altri metalli o leghe leggere od ultraleggere, si deve
tener conto delle loro caratteristiche chimico-fisiche per calcolare gli
spessori delle lastre e degli eventuali rivestimenti contro gli effetti della
corrosione. Tali rivestimenti debbono essere eseguiti dopo l'avvenuta giunzione
del fondo o del coperchio col mantello, e la loro resistenza non dovrà risultare
inferiore a quella che si ottiene mediante il processo d'immersione in bagno
fuso.
I recipienti in parola, abbiano o non un rivestimento antitermico, debbono
resistere a elevazioni di temperatura provocate da momentanee fiammate nelle
vicinanze, e si deve evitare che nel fondo si accumulino sostanze impure causa
di lenta corrosione. Tali sostanze debbono essere eliminate, ove occorra, prima
di procedere all'operazione di riempimento con sistema meccanico preferibilmente
automatico, e debbono essere distrutte lontano dell'ambiente.
Il coperchio dev'essere provvisto di una valvola di sicurezza, funzionante a
pressione, munita di tagliafiamma.
Il riempimento dei recipienti non deve essere totale, ma si deve realizzare una
camera d'aria di oltre 1/20 della capacità del recipiente, mediante dispositivo
che eviti il traboccamento del liquido all'esterno.
Il sistema di spillatura per gravità, si deve effettuare con due valvole
applicate, indipendentemente l'una dall'altra: una di sicurezza, con sede conica
e l'altra di spillatura o di manovra, a chiusura automatica, con becco a collo
d'oca. Sotto questo becco deve essere disposto un raccoglitore delle eventuali
gocciolature, spostabile mediante molla. La valvola di sicurezza deve rimanere
nella sua sede e deve impedire la fuoriuscita di liquido qualora, per cause
accidentali, venisse asportata la valvola di spillatura.
Le eventuali guarnizioni interne delle valvole di spillatura e tutte le altre
per le diverse chiusure del recipiente, devono essere costruite con sostanze
incombustibili, incorrodibili, non fusibili a temperature relativamente basse,
non facilmente deformabili con l'uso.
In particolare.
a) Recipienti per liquidi della categoria A).
L'operazione di riempimento deve compiersi sempre a circuito chiuso, con un tubo
che si prolunghi nell'interno del recipiente per evitare la caduta violenta del
liquido. Ogni recipiente deve essere dotato del proprio dispositivo a circuito
chiuso.
Durante l'operazione di riempimento, la valvola di sicurezza del sistema di
erogazione, deve essere chiusa. Il sistema di riempimento non deve funzionare se
detta valvola di sicurezza non sia chiusa.
L'entrata dell'aria durante la spillatura deve aver luogo mediante un
dispositivo che assicuri una pronta saturazione della medesima.
L'estremità esterna di tale dispositivo deve essere munita di valvola,
funzionante soltanto ad aspirazione, e di tagliafiamma.
b) Recipienti per liquidi della categoria B).
Un foro nel coperchio, con tappo a vite, a tenuta ermetica e tagliafiamma deve
permettere il riempimento del recipiente con bidoni, a mezzo di dispositivo con
un tubo che si prolunghi anche nell'interno del recipiente, ad evitare la caduta
violenta del liquido. Ogni recipiente deve essere dotato del proprio dispositivo
necessario per il riempimento.
E' escluso l'uso dell'imbuto per tale operazione.
Sul coperchio, o sul tappo del recipiente, deve essere collocata una valvola,
munita di tagliafiamma, funzionante in aspirazione per agevolare la spillatura
del liquido.
I recipienti speciali per liquidi della categoria A) come quelli per liquidi
della categoria B), oltre alla placca fissa contenente: a) nome e indirizzo
della ditta costruttrice b) data dell'avvenuto riconoscimento ministeriale c)
numero di matricola ed anno di fabbricazione d) avvertenze sull'uso e necessarie
precauzioni, penalità, ecc., debbono portare una scritta a caratteri grandi,
indicante la qualità del liquido che dovrà esservi contenuto.
Non è escluso che si possano raggiungere, tanto per la categoria A), quanto per
la B), condizioni soddisfacenti anche con altri sistemi di recipienti, come
giudicherà, caso per caso la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed
infiammabili.
Per l'acqua ragia artificiale o "white spirit" (proveniente da distillazione di
oli minerali e avente punto di infiammazione di circa 28°), e, in analogia, per
l'acqua ragia naturale (che ha punto di infiammabilità 32°-40°), si userà lo
stesso recipiente indicato per i liquidi della categoria B). Lo stesso dicasi
per l'alcool metilico e per i liquidi contenenti più del 65 per cento, in
volume, di alcool etilico anidro, quando nello stesso locale trovansi in vendita
altri liquidi infiammabili, o anche soltanto sostanze infiammabili solide.
I recipienti per i liquidi della categoria C) sono quelli in uso, esclusi però
quelli di legno.
La capacità utile dei recipienti speciali non può essere superiore a litri 50
per l'etere solforico e per il benzolo, a litri 75 per la benzina e a litri 125
per il petrolio e per le altre sostanze ad esso assimilate.
I quantitativi massimi di oli minerali che possono tenersi nelle rivendite entro
l'abitato sono: litri 75 di benzina: litri 125 di petrolio e 200 chili di oli
combustibili e lubrificanti complessivamente.
I quantitativi massimi suddetti, riferentesi a benzina e petrolio, possono anche
essere ripartiti tra recipienti speciali come quelli sopra descritti, e
recipienti trasportabili di capacità non superiore a 20 litri, di cui al
precedente n. 83.
Nel caso che il liquido contenuto in questi recipienti trasportabili dovesse
essere travasato nel recipiente speciale, la relativa operazione deve
effettuarsi, per ciascun liquido, nei modi dianzi specificati.
I fusti e i bidoni che servono per il riempimento del recipiente, devono, dopo
l'operazione, benché vuoti, essere chiusi in modo perfetto col proprio tappo a
vite, come se fossero pieni, e devono essere collocati in luogo o ambiente dove
non abbia accesso il pubblico (esclusi i sottoscala).
Qualora i recipienti speciali per liquidi delle categorie A) e B) non siano
dotati di appositi apparecchi per la erogazione misurata dei liquidi, gli
occorrenti recipienti di misura, devono, dopo l'uso, essere riposti presso il
recipiente speciale, completamente vuoti, riversando il liquido, eventualmente
residuato, nel recipiente stesso mediante apposito dispositivo oppure in un
altro recipiente, a ciò destinato, munito di tappo a chiusura ermetica.
Dentro ogni locale dove si effettua la distribuzione dei liquidi di cui sopra, è
obbligatorio tenere una riserva di sabbia fine ed umida, di almeno 10
chilogrammi, e un estintore da 5 litri, efficiente per liquidi infiammabili.
All'esterno della rivendita deve essere esposto, in modo ben visibile, un
cartello con la scritta: "Rivendita di liquidi infiammabili".
Il rivenditore di benzina e petrolio, se si tratta di recipiente di vetro
presentato dal consumatore, deve applicare sul medesimo (qualora già non esista)
un'etichetta, con la scritta: "infiammabile".
Nei locali di rivendita, ma sopratutto negli annessi locali di deposito delle
sostanze infiammabili, ed ovunque (anche all'aperto) si eseguiscono travasi di
tali liquidi, devono osservarsi scrupolosamente le prescrizioni di non fumare,
di non accendere fiamme libere si deve aereare e ventilare perché non ristagnino
vapori infiammabili, i quali possono formare, con l'aria, miscele esplosive.
Rivendite fuori dell'abitato. - Se la rivendita è in locale completamente
isolato da tutti i lati e non ha superiormente alcun ambiente adibito ad
abitazione, i quantitativi di liquidi delle categorie A), B) e C), possono
essere raddoppiati rispetto a quelli consentiti per le rivendite entro
l'abitato, e non occorre osservare speciali norme per la distribuzione. Sabbia
ed estintori devono però essere raddoppiati rispetto ai quantitativi prescritti
per le rivendite nell'abitato.
Se tutti i quantitativi concessi per le categorie A), B) e C) sono contenuti nei
recipienti di trasporto, (fusti, bidoni, ecc.) e sono immagazzinati nel medesimo
locale di distribuzione, oltre la porta d'accesso, deve esisterne una seconda,
opposta o laterale di sicurezza. Entrambe devono avere la soglia rialzata di
almeno 20 centimetri rispetto al pavimento.
Qualora la rivendita di che trattasi non sia isolata e sia situata sotto
ambienti adibiti ad abitazione, i quantitativi di liquidi delle tre categorie
anzidette, non devono essere superiori a quelli concessi per le rivendite
nell'abitato e debbono essere perciò impiegati i recipienti speciali sopra
descritti e gli stessi mezzi antincendio .
Piccole rivendite. (Fuori dell'abitato, o nei centri rurali).
Art. 85.
Possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione.
E' opportuno che i recipienti che contengono la benzina e il petrolio siano
tenuti in cortile, entro una nicchia, od armadio, chiusi a chiave. In caso
contrario, devono essere riposti nel locale di vendita, in luogo appartato ed
abbastanza illuminato.
Non si fa obbligo di recipienti speciali, ma debbono scrupolosamente osservarsi
le abituali cautele. Così: non si devono lasciare recipienti aperti, neppure
quando sono vuoti (specialmente i bidoni ex-benzina) i misurini di capacità
devono essere sempre vuoti, dopo l'uso i recipienti vuoti non si devono
conservare nei sottoscala o dove ha accesso il pubblico i locali chiusi debbono
essere aereati sovente, per non lasciare ristagnare gas infiammabili e simili.
Nel luogo di deposito dei recipienti, deve essere esposto visibilmente il
cartello: Vietato avvicinarsi con fiamme libere, sigari accesi e simili.
Nel locale di vendita deve essere tenuto un estintore per liquidi infiammabili,
o almeno una riserva di 10 chilogrammi di sabbia fine, in apposito recipiente a
portata di mano.
Sui recipienti di vetro nei quali può essere consegnata la benzina od il
petrolio, deve essere applicata un'etichetta con la scritta Infiammabile, a cura
del rivenditore.
I quantitativi di benzina, petrolio ed oli combustibili e lubrificanti che
possono tenersi nelle piccole rivendite fuori dell'abitato o nei centri rurali,
sono quelli indicati nella tabella del n. 14.
Agli effetti delle presenti norme per centro rurale deve intendersi il complesso
di case costituente un piccolo centro abitato quale il capoluogo della frazione
rurale, della borgata di campagna e simili .
Sostanze varie derivate dagli oli minerali.
Art. 86.
Per le sostanze varie derivate dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione
(vaselina, paraffina, bitume del petrolio, coke del petrolio, che vanno
considerate come sostanze solide combustibili), è prescritto quanto segue:
La vaselina e la paraffina si imballano e si trasportano in recipienti metallici
di capacità generalmente non superiore a 20 chilogrammi, oppure in barili
metallici da 200 chilogrammi circa. La paraffina, si può trasportare anche in
sacchi di juta da 50 oppure da 100 chilogrammi.
Il bitume di petrolio si conserva in serbatoi o in tamburi (drums) di lamiera,
da 200 chilogrammi, con tara inferiore a 20 chilogrammi, e si trasporta in
tamburi, oppure in carri serbatoio.
Il coke di petrolio si conserva e si trasporta alla rinfusa.
Negli stabilimenti, tutte queste sostanze devono essere immagazzinate con
criteri prudenziali, in vista di eventuali incendi e in relazione ai mezzi
contrincendio disponibili e alla loro ubicazione.
TITOLO VII - Autorimesse Classificazione.
Art. 87.
Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite in Tipi,
distinti a seconda della ubicazione, negli abitati o fuori, e del carattere
pubblico o privato.
I tipi sono raggruppati e classificati come segue:
I. Rimesse per autoveicoli con motori a combustione interna, impieganti liquidi
o miscele delle categorie A, B e C.
II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per
autocompressori.
III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.
I. Rimesse per autoveicoli con motore a combustione interna, impieganti liquidi
e miscele delle categorie A, B e C.
Tipo n. 1. - Autorimessa per uno a tre autoveicoli ad uso privato costituita da
un locale unico, o da locali attigui, facenti parte, o no, di un fabbricato di
abitazione.
Tipo n. 2. - Autorimessa per più di tre autoveicoli ad uso privato costituita in
locali attigui o sottostanti ad abitazioni, od isolati.
Tipo n. 3. - Autorimesse annesse a stabilimenti o depositi industriali: a)
stabilimenti o depositi di oli minerali e loro derivati b) stabilimenti o
depositi di materie pericolose d'incendio o scoppio c) stabilimenti o depositi
non pericolosi.
Tipo n. 4. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per
ricovero di autoveicoli privati o pubblici costituita da locali ad un piano,
completamente isolati sui quattro lati, da case di abitazione e da fabbricati
destinati al culto, ad ospedali, a scuole, a teatro, a cinematografo e simili.
Tipo n. 5. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per
ricovero di autoveicoli privati o pubblici costituita da locale ad un piano,
contiguo ad abitazioni, esclusi gli altri fabbricati di cui al precedente tipo.
Tipo n. 6. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per
ricovero di autoveicoli privati o pubblici costituita da locali a più piani,
isolati, almeno su tre lati, da case di abitazione e dagli altri fabbricati di
cui al tipo n. 4. Anche a scopo di occultazione, è consentito che i diversi
piani siano interrati, dietro osservanza di speciali norme costruttive e
precauzionali (v. n. 89).
Tipo n. 7. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per
ricovero di autoveicoli privati o pubblici
costituita da locali a piano terreno facenti parte di fabbricati ad uso
abitazione e sottostanti a queste esclusi i fabbricati contigui, attigui o
sottostanti a chiese aperte al pubblico, ospedali, scuole, teatri, cinematografi
e simili.
Tipo n. 8. - Autorimessa, avente carattere commerciale (di uso pubblico), per
ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci costituita da
locali ad un piano, chiusi, isolati oppure no esclusa l'ubicazione sotto
abitazioni.
II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per
autocompressori.
Tipo n. 9. - Rimesse aventi carattere agricolo industriale (di uso pubblico o
privato) costituite per lo più da tettoie isolate, o prossime a locali di
abitazione.
III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.
Tipo n. 10. - Rimesse per natanti con motore a combustione interna, impieganti
liquidi delle categorie A, B e C (di uso pubblico o privato) costituite per lo
più sotto locali di abitazione (darsene, cavàne, ecc.).
Art. 88.
Ubicazione.
Di norma, le autorimesse di nuova costruzione, destinate ad uso commerciale, non
devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto,
ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili, salvo che siano interposti
ostacoli, argini fabbricati di abitazione, alti e robusti muri, ecc.) di
evidente funzione protettiva. Fra il perimetro esterno dell'autorimessa e i
fabbricati vicini deve intercedere uno spazio libero di 3 metri, salva
l'eccezione di cui al n. 89 per le autorimesse a più piani interrati. Innanzi
alle porte d'uscita normale degli autoveicoli, la strada, o l'area sgombra, deve
avere una larghezza non inferiore a 6 metri, per la libera circolazione.
L'ubicazione delle autorimesse di cui alle lettere a e b del tipo n. 3, deve
essere scelta in modo prudenziale rispetto ai laboratori pericolosi, ai
serbatoi, ai gassometri o palloni ripieni di gas, alle centrali elettriche, alle
officine di riparazione con fiamme libere, ai magazzini e ai depositi di materie
che possono incendiarsi o esplodere. Quelle della lettera a fanno parte
integrante del progetto dello stabilimento o deposito perciò sono da ossevare
per esse le distanze di rispetto definite al n. 52. Per quelle della lettera b
sono da applicare criteri con finalità non dissimili dalle precedenti.
Infine, per le autorimesse della lettera c, si devono seguire le prescrizioni di
quelle destinate ad uso commerciale, di cui al precedente capoverso, adeguandole
però al numero maggiore o minore di autoveicoli da ricoverare e alle particolari
condizioni della località.
Modalità per la struttura-tipo dei fabbricati per autorimesse aventi carattere
commerciale - Aperture e accessi normali e di sicurezza.
Art. 89.
Muri perimetrali e divisori, coperture, pavimenti, lucernari, porte, finestre,
montacarichi, ascensori, e simili, devono essere costruiti con materiali
incombustibili e resistenti al fuoco.
Le grandi autorimesse devono essere divise, mediante muri tagliafuoco, in
compartimenti della capacità di 20-25 autoveicoli ciascuno.
Il pavimento deve presentare due pendenze laterali, con canale di convogliamento
delle acque di lavaggio e pozzetto di raccolta a trappola, in comunicazione con
la fognatura, fossi o canali.
Sotto il pavimento non devono esservi ambienti chiusi o aperti, o cavità dove si
possano accumulare vapori infiammabili.
Per le piccoleRIPARAZIONI
senza fiamme, per le visite e pulizie, si possono
avere fosse, oppure binari rialzati. Le fosse devono essere sufficientemente
larghe e lunghe, per modo che chi sta sotto, possa, in caso d'incendio, uscirne
prontamente qualunque sia la specie dell'autoveicolo.
Tutte le chiusure devono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica
(intelaiature comprese). Le porte per l'accesso degli autoveicoli devono avere
larghezza adeguata alla specie degli autoveicoli stessi e tale da renderne
facile l'esodo in caso di incendio. Sono da preferire le chiusure a scorrimento
od a saracinesca trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso
l'esterno. I locali devono prestarsi anche al facile esodo delle persone.
Le soglie delle porte devono avere un livello lievemente superiore a quello del
pavimento.
L'illuminazione diurna deve essere a luce naturale, ottenuta, se l'autorimessa è
a un solo piano, per mezzo di lucernari nel soffitto, di superficie totale non
inferiore a 1/10 della superficie del medesimo e a più piani, con finestre
laterali di congrua superficie e numero.
E' preferibile che l'alloggio del custode sia isolato potrà però anche essere
ricavato nell'interno dell'autorimessa, a piano terreno, con pareti costituite
da muri tagliafuoco, e con accesso indipendente.
La copertura dell'autorimessa deve essere a volta reale, oppure in cemento
armato.
L'altezza libera, interna del pavimento non deve essere inferiore a m. 3,50.
Per le autorimesse a più piani sopra terra, si devono osservare anche le
seguenti prescrizioni.
E' preferibile la costituzione a compartimenti separati e chiudibili (celle) per
ogni autoveicolo, o per piccoli gruppi di autoveicoli.
L'accesso ai piani deve essere costituito da rampe, preferibilmente una per la
salita e l'altra per la discesa. Se è una sola, essa deve avere larghezza doppia
e un piccolo rialzo mediano che delimiti lo spazio riservato rispettivamente
agli autoveicoli in salita e a quelli in discesa, oppure un montacarichi
d'ausilio. Al caso, le rampe devono essere munite di robuste ringhiere. Se le
rampe sono a piani inclinati, le finestre prospicienti devono essere munite di
robuste sbarre di ferro. I montacarichi devono funzionare entro gabbia di
muratura resistente al fuoco, con porte metalliche di accesso ai diversi piani,
le quali si devono aprire soltanto per il momentaneo passaggio delle persone e
degli autoveicoli. La gabbia deve avere una copertura provvista di ampie
aperture per l'aereazione e per l'eventuale uscita del fumo.
occorrono infine scale di sicurezza, protette contro il fuoco e contro il fumo.
Le autorimesse a più piani interrati devono rispondere alle seguenti norme:
E' fatto divieto di costruirle sotto abitazioni. E' ammesso che sopra di essa,
al piano stradale, sia costituito un emporio per vendita di autoveicoli, parti
di ricambio e simili (v. n. 100), nonché, in ambienti separati da muri
tagliafuoco, un'officina di riparazione e una stazione di servizio, tutti con
ingressi indipendenti.
Tra il perimetro dell'autorimessa, costituito da robusto muro tagliafuoco, e le
fondazioni delle abitazioni viciniori, deve essere lasciata un'intercapedine di
conveniente larghezza (da 1,5 a 3 metri, secondo le particolari condizioni del
sottosuolo). Tanto il muro tagliafuoco, quanto le sottocostruzioni delle
abitazioni, non devono presentare alcuna apertura.
L'autorimessa deve essere costituita a compartimenti separati e chiudibili
(celle) per ogni autoveicolo.
Essa deve avere rampe d'accesso separate per salita e discesa, oppure un congruo
numero di montacarichi a funzioni separate e a rapida manovra, nonché scale di
sicurezza, costruite con le norme specificate per le autorimesse a più piani
sopra terra.
Art. 90.
Officine di riparazione annesse alle autorimesse.
Per le officine di riparazione, si devono seguire modalità analoghe a quelle
indicate nel precedente numero, compreso l'alloggio del custode. E' anche
ammesso di valersi di sotterranei, però alla esplicita condizione che l'accesso
sia indipendente da quello dell'autorimessa.
Art. 91.
Impianti di illuminazione - Parafulmini - Riscaldamento.
L'illuminazione artificiale deve essere elettrica.
L'impianto, eseguito a regola d'arte, deve soddisfare alle prescrizioni in
quanto adattabili, specificate nel n. 28 delle presenti norme.
E' vietato l'impiego di lampade portatili di tipo comune, ma è ammesso l'uso di
quelle di tipo speciale, infrangibili, stagne, con presa di corrente a spina,
del tipo stagno, di sicurezza, con la presa a non meno di m. 1,50 da terra.
L'autorimessa isolata, a diversi piani e di altezza uguale o superiore a quella
dei fabbricati circostanti, deve essere munita di parafulmini, del tipo a
schermo reticolare (gabbia di Faraday), con accurate prese di terra.
Le autorimesse ad un piano, isolate da tutti i lati, e che si trovano a distanza
pari o superiore al doppio dell'altezza del fabbricato più vicino, devono pure
essere munite di parafulmini.
E' opportuno che le grandi autorimesse isolate, non siano attraversate da linee
di trasporto di energia elettrica, in modo che non sia possibile il contatto tra
i fili e il fabbricato dell'autorimessa.
E' consigliabile fare a meno del riscaldamento. Ove sia necessario, attenersi al
sistema del termosifone, con focolare fuori dell'autorimessa e separato da essa
mediante pareti in muratura, senza aperture e con ingresso indipendente.
Art. 92.
Norme speciali di costruzione.
Tipo n. 1. - Per questo tipo non occorrono prescrizioni speciali, all'infuori
delle misure precauzionali contro gli incendi.
Tipo n. 2. - La costruzione delle autorimesse di questo tipo è consentita
soltanto per locali a piano terra, i quali devono inoltre essere isolati fra di
loro.
I locali possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile.
Non devono avere comunicazioni od aperture che diano in locali di abitazione o
di pubblico esercizio, oppure su scale, androni e simili.
Il soffitto può anche essere costruito con travi di ferro, copriferro a
volticella, o tavelloni.
Tipo n. 3. - Le autorimesse di questo tipo sono costituite da locali a un piano
(terreno), preferibilmente isolati, per gli stabilimenti e i depositi di cui
alle lettere a e b del n. 87.
Quelle della lettera c non devono avere comunicazioni o aperture che diano in
locali di abitazioni o di pubblico esercizio, e neppure su scale, androni e
simili possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile è preferibile che
non scendano sotto il piano stradale.
Si devono applicare, per le nuove costruzioni, le norme di cui al n. 89, tenuto
conto però dello stato di isolamento e di prudenziale ubicazione in cui si
trovano le autorimesse delle lettere a e b. Si devono inoltre osservare le norme
speciali contemplate nel presente numero per i seguenti tipi n. 4, 5, 6 e 7, in
quanto applicabili o ritenuti indispensabili, in relazione al numero degli
autoveicoli (talvolta piccolo) e alle caratteristiche speciali dei medesimi
(ingombro, ecc.).
Tipo n. 4. - Le autorimesse che, per essere costituite in fabbricato esistente,
hanno il pavimento a livello inferiore al piano stradale, sono consentite alle
seguenti condizioni:
a) essere sottostanti a spazi aperti
b) essere separate dagli altri locali sotterranei, corridoi, scale montacarichi,
ascensori, ecc., mediante muri tagliafuoco impermeabili alla benzina
c) avere un'altezza dal pavimento di circa 4 metri quando ciò non è possibile,
aumentare congruamente la superficie di aereazione, ovvero provvedere un
impianto di aereazione meccanica con bocche di presa vicine al pavimento
d) fare il rifornimento degli autoveicoli esclusivamente al livello stradale.
Queste norme debbono essere osservate anche per le autorimesse dei tipi n. 5, 6
e 7, quando esse sono provvedute di sotterraneo per deposito di autoveicoli
oppure quando sono costituite da più piani interrati.
In quest'ultimo caso l'aerazione meccanica dovrà essere particolarmente energica
e l'illuminazione elettrica assolutamente sicura in ogni dettaglio (vedansi i
numeri 91 e 93).
Tipo n. 5. - Agli effetti della contiguità e attiguità, le autorimesse di questo
tipo si possono distinguere a seconda che esse risultano isolate da nessun lato,
oppure da un lato, ovvero da due o tre lati.
a) Isolamento da nessun lato. - L'autorimessa di questo tipo è generalmente
ricavata utilizzando il cortile del fabbricato. Le pareti non devono avere
aperture comunicanti con locali contigui o attigui, siano essi adibiti a
magazzino oppure ad abitazione.
L'accesso, costituito per lo più da un corridoio, deve avere pareti chiuse e
larghezza non minore di tre metri. Se il pavimento è a livello del piano
stradale, l'apertura di sicurezza per le persone deve essere possibilmente nel
lato opposto all'accesso principale se no, lateralmente. Se invece il pavimento
è sotto il piano stradale e l'accesso è costituito da rampa, l'apertura di
sicurezza deve essere ricavata, sul praticabile stradale, con apposizione ad una
parete, di sbarre di ferro murate, formanti scala. I lucernari, ricavati
soltanto nella parte centrale dell'autorimessa, devono avere la copertura
superiore costituita con vetri retinati molto resistenti, e le pareti verticali
senza vetri, ma munite di rete metallica a maglie fini.
b) Isolamento da un lato. - Valgono le norme della precedente lettera a. Però le
finestre, se il lato isolato è prospiciente a un cortile o piazzale, possono
avere forma normale invece, se tale lato dà su pubblica via, il davanzale delle
medesime deve trovarsi ad altezza di due metri dal piano stradale, ed esse
devono essere munite di rete metallica.
c) Isolamento da due o tre lati. - Vale, per le finestre, quanto è detto nella
precedente lettera b. L'accesso di sicurezza deve essere uguale all'accesso
principale.
Tipo n. 6. - Seguire le norme indicate al n. 89.
Tipo n. 7. - Queste autorimesse possono essere di tre specie, a seconda che
risultino isolate da un lato, oppure da due o tre lati. Valgono per esse norme
analoghe a quelle delle corrispondenti specie del tipo n. 5.
Tipo n. 8. - Le autorimesse di questo tipo possono avere la copertura a tettoia.
Tipo n. 9. - Qualora si debbano riunire in un medesimo locale più macchine
agricole con motore a combustione interna, oppure autocompressori si devono ad
esso applicare le norme costruttive di cui al n. 89 in quanto è indispensabile
per la sicurezza, tenuto conto però dello stato di isolamento in cui il locale
stesso potesse trovarsi.
Tipo n. 10. - Le pareti e il soffitto delle autorimesse di questo tipo devono
essere costituite con materiali incombustibili, o almeno essere ricoperti da
intonaco ignifugo.
E' obbligatoria una porta di servizio e di sicurezza, che dall'autorimessa
conduca all'interno del fabbricato. La porta deve essere metallica, o rivestita
di lamiera, e deve aprirsi verso l'interno del fabbricato.
Due autorimesse contigue, di qualsiasi tipo, debbono essere interamente separate
da muro tagliafuoco, senza aperture di comunicazione (porte, finestre,
aereatori).
Norme per l'aereazione e per il convogliamento delle fiamme e del fumo in alcuni
tipi di autorimesse.
Art. 93.
Tipo n. 2. - Se l'autorimessa è sottostante ad abitazioni, ogni locale deve
avere un aereatore con griglia, oppure una finestra munita di rete metallica.
Qualora ciò non sia possibile, il locale stesso deve essere munito di un
condotto per il fumo, il quale deve scaricarsi nell'aria, sulla parte superiore
del fabbricato. Questo condotto può essere comune a più autorimesse contigue.
Davanti la porta d'accesso dell'autorimessa sono vietati aperture o grigliati
scoperti, comunicanti colla fognatura, con canali di convogliamento, o con
locali sottostanti, a meno che non siano chiusi con griglia e vetri così robusti
da resistere al passaggio di veicoli normali.
Tipo n. 3. - Le autorimesse delle lettere a e b debbono avere l'ingresso
indipendente per ogni autoveicolo e una finestra (o aereatore munito di griglia
metallica murata) non prospiciente locali pericolosi. Per le autorimesse della
lettera c sono sufficienti le norme relative al tipo n. 2, colla variante che
gli autoveicoli potendo essere anche molto pesanti, non consentono
l'applicazione della griglia con vetro robusto.
Tipo n. 7. - Le porte di accesso all'autorimessa, devono essere munite
superiormente di cappa a fumo, la quale deve essere raccordata a un condotto
proprio, indipendente da quelli delle abitazioni, di sezione adeguata al numero
degli autoveicoli e sboccante ad almeno un metro sopra la parte più alta
dell'edificio.
Nei casi di insufficiente aereazione, e quando non sia possibile ottenerla con
mezzi naturali (porte, corridoi, finestre, aereatori, ecc.), è necessario
ricorrere alla aereazione meccanica, ottenuta mediante aspiratori di conveniente
portata. Ciò dicesi in particolar modo per i sotterranei e per le autorimesse a
più piani interrati.
La superficie complessiva delle porte, finestre, aereatori, ecc., per la
aereazione naturale, deve essere non inferiore a 1/15 della superficie totale
delle pareti dei singoli locali, inclusi pavimento e soffitto.
Mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi.
Art. 94.
I mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi si distinguono in:
A) mezzi per soffocare un inizio di incendio
B) mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne, per quanto è
possibile, gli effetti.
A) Mezzi per soffocare un inizio d'incendio.
Essi consistono essenzialmente in:
1° una buona riserva di sabbia (o terra) con secchielli, pale e badili
2° un congruo numero di estintori portatili.
La sabbia (o terra) deve essere fine ed umida. I secchielli devono essere appesi
a ganci infissi nel muro. E' opportuno che essi, le pale e i badili siano
coloriti in rosso.
Gli estintori devono essere di tipo adatto allo spegnimento di fiamme prodotte
da liquidi infiammabili.
Alle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani sopra terra, aventi
larghi e lunghi ripiani di servizio, possono convenire estintori su rotelle (a
ribaltamento).
Circa il quantitativo di sabbia e il numero di estintori portatili che le
autorimesse devono avere in dotazione, si prescrive quanto segue: due
secchielli, con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno, per le autorimesse con uno o
due veicoli un estintore e quattro secchielli, per 3 sino a 5 autoveicoli
(inclusivamente) aumentare un estintore e due secchielli di sabbia, ogni 5
autoveicoli o frazione di cinque.
Questi mezzi devono essere mantenuti continuamente in stato di perfetto
funzionamento. Essi devono disporsi in batterie, di congruo numero, presso tutti
gli accessi (all'interno) i rimanenti, se la profondità dell'autorimessa è
superiore a 15 metri, isolatamente, a distanza di circa 6 metri, lungo la
periferia, oppure per gruppi, nei punti più opportuni, così che risultino in
ogni caso ben visibili ed a portata di mano, per il più pronto impiego in caso
di bisogno.
Le autorimesse a più piani interrati devono, in ogni caso, essere munite di
impianti automatici di segnalazione e di spegnimento incendi meglio se questi
ultimi saranno ad anidride carbonica.
B) Mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne gli effetti.
Essi sono rappresentati da impianti idrici.
I raccordi degli idranti e le manichette, devono corrispondere a quelli del
materiale usato dai pompieri del luogo.
Per le autorimesse di tutti i tipi, con profondità sino a 15 metri (gittata
efficace), e con un solo accesso, l'impianto deve essere posto in corrispondenza
di tale accesso (all'interno). Lo stesso concetto vale per ognuno dei lati di
isolamento che l'autorimessa presenta. Se la profondità, misurata dagli accessi
(nella totalità o in parte), è superiore a m. 15, tutta la superficie che rimane
al di fuori (zona non difesa) del perimetro formato dai vari archi di
circonferenza (raggio 15 metri) intersecantisi, deve essere protetto con
impianti speciali, o a funzionamento automatico, o con manovra a distanza (da
uno degli accessi all'autorimessa).
Autorimesse tipo n. 8. - In queste autorimesse, devono essere disposti, anche
per un solo autoveicolo, un estintore da 5 litri, per liquidi infiammabili, e
due secchielli con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno.
Autorimesse tipo n. 10. - In esse si devono tenere: un estintore da 5 litri e
due secchielli con 10 chilogrammi ciascuno di sabbia, per ogni due motoscafi (lo
stesso quando è uno solo).
Gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di persone e di merci,
e quelli che trasportano materie presentanti pericoli di scoppio o di incendio,
devono essere provvisti di un estintore da 5 litri per liquidi infiammabili.
Agli autoveicoli speciali od ordinari adibiti al trasporto di oli minerali e
loro derivati, provvede invece il n. 78 delle presenti norme.
Art. 95.
Norme di esercizio.
Entro le autorimesse è proibito fumare. Questo formale divieto deve essere
scritto a caratteri appariscenti.
E' vietato accendervi fuochi, o luci a fiamma libera.
L'accensione dei fari e dei fanali degli autoveicoli è proibita nell'interno dei
locali, a meno che si tratti di lampade elettriche.
Se nel pavimento esiste pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio, munito di
dispositivo a trappola, o di altro sistema equivalente, esso deve essere
ispezionato di frequente e sbarazzato dai liquidi infiammabili, dagli oli e dai
grassi che potesse contenere, per evitare che vengano convogliati nelle
fognature, o nei canali.
Dentro le autorimesse nessun recipiente contenente liquidi infiammabili deve
rimanere aperto. I vuoti devono essere depositati in luogo opportuno.
La fossa di pulizia, se esiste, deve essere tenuta sgombra e pulita. Frequenti
lavature devono essere fatte al pavimento dell'autorimessa e della officina con
semplice acqua, o con soluzione di carbonato di soda o di potassa.
Prima di parcare un autoveicolo si deve accertare che esso non presenti perdite
di carburante o di olio. L'autoveicolo che presenti guasti al serbatoio, al
carburatore, o alle tubazioni, per cui abbia luogo stillicidio, non può entrare
nell'autorimessa se non dopo completo svuotamento del serbatoio.
Questa stessa precauzione si deve anche osservare prima di passare un
autoveicolo all'officina di riparazione.
Nell'interno dell'autorimessa non sono consentiteRIPARAZIONI
che richiedano uso
di fiamma ossidrica, o ossiacetilenica, di fucina, o di fiamma libera. Queste
operazioni devono essere esclusivamente eseguite nella apposita officina, o
all'aperto.
Particolare attenzione richiedono i compressori d'aria per il gonfiamento delle
gomme. Se di tipo fisso, con motore elettrico o termico, il gruppo generatore
dell'aria compressa, deve essere dislocato in locale separato dall'autorimessa,
nell'interno del quale, oltre il macchinario, non devono trovarsi altro che i
tubi flessibili necessari per il gonfiamento. I tipi trasportabili possono
essere usati solamente all'esterno dell'autorimessa, con presa di corrente, del
tipo di sicurezza, nell'interno della medesima e con una congrua lunghezza di
filo, possono invece stare nell'interno dell'autorimessa, sempre però in
posizione appartata e preferibilmente dal lato opposto dell'ingresso, i motori
elettrici normali aperti con indotto in corto circuito, oppure quelli
completamente chiusi (a corrente continua a corrente alternata monofase a
collettore a corrente trifase con indotto avvolto e munito di anelli).
Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta
chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito,
sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino all'ingresso.
I materiali di rifiuto infiammabili o suscettibili di combustione spontanea
(stracci, filacce, segatura e simili, unti di olio o imbevuti di liquidi
infiammabili) devono essere depositati in recipienti metallici chiusi, da
vuotare di frequente.
Nelle autorimesse di un certo rilievo deve essere predisposto un servizio di
vigilanza anche notturna. Nelle grandi autorimesse, specialmente quelle a più
piani, è fatto obbligo di un servizio di vigilanza controllato mediante orologio
a diagramma.
Ordine e pulizia debbono essere caratteristiche specifiche di ogni autorimessa.
All'ingresso principale delle autorimesse di carattere industriale o
commerciale, deve essere affisso un regolamento di servizio, comprendente le più
importanti disposizioni delle presenti norme, intese ad evitare infortuni e
incendi, con richiamo ai mezzi all'uopo predisposti (idranti, estintori, sabbia,
attrezzi), e alla loro ubicazione.
Tutto il personale addetto deve prenderne conoscenza, per sua norma e
responsabilità. Le stesse norme, in quanto li riguardano, devono osservare i
conduttori e i meccanici degli autoveicoli depositati.
Art. 96.
Magazzini di materiali di ricambio Oli e grassi lubrificanti.
E' vietato utilizzare le autorimesse come deposito di materiali, tanto più se
combustibili.
Per le autorimesse dei tipi n. 3, 4, 5, 6 e 7 (escluse quelle a più piani
interrati), è ammessa la costituzione di magazzini per le riserve di gomme,
parti di ricambio, grassi, oli lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini
devono rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione.
Per gli oli lubrificanti è ammesso l'uso di distributori mobili, o di fusti di
legno con pompa di travaso o misuratrice, oppure di serbatoi metallici a
perfetta tenuta, muniti di pompa di distribuzione e di rubinetti con gocciolatoi
a ripristino.
Art. 97.
Carburanti e loro rifornimento.
I carburanti necessari al rifornimento degli autoveicoli, presso le autorimesse
di carattere commerciale, devono di preferenza, essere contenuti in serbatoi
interrati con distributori fissi a colonna.
Serbatoi e distributori devono essere installati nelle posizioni e colle norme
di cui ai precedenti nn. 66, 71, 72 e 82, fuori dell'autorimessa. Qualora ciò
non sia possibile, per la posizione topografica dell'autorimessa, o per la
ristrettezza della via d'accesso, è ammesso il collocamento della colonna entro
l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni:
a) posizione laterale prossima all'ingresso principale
b) estremità superiore del tubo per la sicurezza di 1° grado, portata ad altezza
tale da riuscire fuori e superiormente al
soffitto dell'autorimessa, provveduta di dispositivo a reticelle tagliafiamma
c) bocchello del tubo flessibile di distribuzione, a chiusura automatica.
Dove non siano ancora in uso i distributori stradali a colonna, è ammesso
l'impiego di distributori a carrello, di cui al n. 82 ovvero di recipienti
speciali per rivendite (accennati nel n. 84), muniti però di alto treppiede, con
o senza rotelle
oppure di portafusti (n. 82). E' opportuno, in questo ultimo caso, se non esiste
distributore volumetrico, che il fusto sia alquanto sollevato da terra, così che
si possa fornire il carburante per gravità e inoltre che il travaso si compia a
circuito chiuso (n. 72). Quando non si abbia l'assoluta garanzia che i
dispositivi adottati impediscono, durante il rifornimento coi mezzi ora
accennati, qualsiasi disperdimento di vapori di carburanti, o di loro miscele
coll'aria, l'operazione si deve eseguire fuori dell'autorimessa.
Il riempimento dei distributori mobili, dei fusti per portafusto e dei
recipienti da rivendite non provvisti di dispositivo per il travaso a circuito
chiuso, si deve sempre fare all'aperto.
Il rifornimento con latte (bidoni) è da considerare eccezionale e transitorio.
Si deve fare con tubo flessibile e sempre fuori dell'autorimessa.
Quando l'autorimessa è sotto il piano stradale, il rifornimento deve, in ogni
caso, farsi fuori della medesima, sul piano stradale.
Il carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli non va computato nei
quantitativi indicati nel decreto di concessione di deposito rilasciato dalle
competenti autorità.
L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i 100 litri, può
tenersi entro l'autorimessa, in luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato
assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece
disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco, con soglia
alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di reti metalliche
alle aperture, osservando norme analoghe a quelle dei depositi di carburanti.
Queste riserve non possono essere costituite entro autorimesse situate sotto il
piano stradale e neppure entro quelle del tipo n. 10 (lagunari, ecc.).
Il rifornimento del carburante nei serbatoi degli autoveicoli deve essere fatto
all'uscita dalla autorimessa, lontano da qualsiasi fuoco, o fiamma, o da motori
in movimento.
Il rifornimento degli autoveicoli a serbatoio anteriore, prossimo al motore,
deve essere fatto in modo da evitare il totale riempimento del serbatoio, che
potrebbe provocare disperdimento di carburante all'esterno.
Le autorimesse aventi carattere commerciale non possono costituire riserva di
carburante agli autoveicoli se non con latte piene e sigillate.
Art. 98.
Parcamento.
Gli autoveicoli, nelle autorimesse, devono essere disposti in modo da occupare
il minore spazio possibile, pur permettendo, in caso di bisogno, di essere
rapidamente condotti all'esterno, o isolati. Perciò si devono osservare le
seguenti condizioni.
L'area interna non deve essere occupata fino a saturazione dello spazio
disponibile, tenendo presente che:
a) ogni autoveicolo deve avere intorno a sé uno spazio libero non inferiore a
centimetri 60, riducibile a 40, se gli autoveicoli sono frenati o fermati
mediante calzatoie
b) gli autoveicoli devono potere, con facile individuale manovra, entrare nel
parco e uscirne, muovendosi, con adeguata libertà, nei corridoi di disimpegno
c) devono sempre essere lasciati liberi tutti gli ingressi, i corridoi di
disimpegno, i sottopassaggi e le uscite di sicurezza.
Inoltre è da tener conto: della superficie media richiesta dagli autoveicoli
(circa 15 metri quadrati) della larghezza di volta (il raggio varia fra 13 e 18
metri circa) dell'essere consentita la marcia degli autoveicoli in entrambi i
sensi, oppure in uno solo della disposizione che si intende, o si può dare,
totalmente o parzialmente agli autoveicoli, per rispetto ai corridoi di
disimpegno (disposizione longitudinale oppure diagonale, o a 45° oppure
semidiagonale, o a 60° ovvero trasversale, o a 90°), con che la larghezza dei
detti corridoi può variare fra 3 e 8 metri circa e infine dell'uso eventuale di
speciali sollevatori o pattini a carrello, i quali permettono di molto ridurre
lo spazio per la manovra.
Art. 99.
Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.
Per queste officine che possono presentare pericoli anche maggiori di quelli
delle autorimesse normali, si deve osservare quanto segue:
a) a seconda dell'ubicazione, estensione, disposizione degli ambienti e numero
massimo di autoveicoli che possono trovarsi contemporaneamente in riparazione,
l'officina deve essere equiparata ad uno dei tipi di autorimesse contemplati
nelle presenti norme, applicando ad essa analoghe prescrizioni e norme
disciplinari
b) per quanto possibile, deve evitarsi di impiantare l'intera officina se vasta,
in sotterranei
c) chi dispone dell'officina è tenuto ad indicare all'autorità comunale, le
specie di lavori che vi si vogliono eseguire, così che l'autorità stessa ne
possa commisurare i pericoli
d) per la saldatura autogena, si devono osservare le consuete norme prudenziali
conservando il numero autorizzato di bombole di gas compressi lontano
dall'ambiente di lavoro, e tenendo alla mano un solo recipiente di ossigeno e di
idrogeno, oppure di ossigeno e di acetilene, assicurati alle pareti per mezzo di
catene o di staffe, oppure trasportati su appositi carrelli meglio se le
saldature di questo genere potranno essere fatte fuori dell'officina
e) la verniciatura a spruzzo con vernici alla nitrocellulosa, può essere
eseguita, ma in locale a parte, con porta di comunicazione di norma mantenuta
chiusa il locale deve essere provveduto di aspiratore a forte portata, per la
dispersione dei vapori dei solventi la vernice deve essere conservata, in
quantità limitata e senza promiscuità con altre sostanze infiammabili o
fermentescibili, entro apposito armadio da tenersi sempre chiuso a chiave
f) il magazzino delle materie prime, parti di ricambio, attrezzi, ecc. deve
essere separato dal rimanente
g) l'officina deve essere provveduta di un congruo numero di estintori
efficienti per liquidi infiammabili.
Art. 100.
Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli.
A motivo che i serbatoi degli autoveicoli non nuovi e quelli degli autoveicoli
nuovi sia già sottoposti a prove, possono, in caso di incendio, presentare non
lieve pericolo di scoppio, i locali di deposito, con carattere commerciale, di
tali autoveicoli in numero superiore a 15, devono sottostare a prescrizioni
analoghe a quelle delle autorimesse può omettersi però tutto quanto non sia
assolutamente indispensabile, dato lo speciale impiego cui tali locali sono
adibiti.
Debbono essere osservate le norme, in quanto applicabili, di cui ai nn. 94 e 95.
Occorre inoltre evitare un soverchio accumulo di autoveicoli, in relazione allo
spazio disponibile. Tali depositi debbono sorgere lontano da tutto ciò che può
essere causa di incendio (cinematografi industrie in cui si faccia uso di fiamme
libere
depositi e rivendite di sostanze infiammabili o fermentescibili
depositi di legnami, ecc.).
Norme conformi devono essere osservate per le esposizioni e per le mostre di
autoveicoli, evitando possibilmente di sistemarli in locali non costituiti con
materiali incombustibili. In caso contrario, deve supplirsi con abbondanza di
pronti mezzi per estinzione incendi e con norme di vigilanza e di servizio
particolarmente rigorose.
TITOLO VIII - Disposizioni completive e transitorie
Art. 101.
Deroghe per le norme di sicurezza per gli stabilimenti, per i depositi, per le
autorimesse e per le officine di riparazione.
Qualora, per speciali condizioni della località, non fosse possibile, in qualche
caso, rispettare le distanze dai fabbricati esterni, o la larghezza della zona
di protezione, o qualora, per le speciali condizioni delle manipolazioni da
eseguire, o delle sostanze da trattare, non fosse attuabile qualcuna delle norme
di sicurezza stabilite, potrà il Ministero dell'interno concedere deroghe,
sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili,
quando l'impianto proposto presenti, nel suo complesso, a motivo dell'adozione
di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio, garanzie di
sicurezza sufficienti.
Art. 102.
Revisione degli impianti esistenti.
Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di
autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere completamente sistemati,
secondo le presenti norme, entro [tre anni dalla loro pubblicazione] 31 dicembre
1939 [(art. 5 DM 12.5.1937)].
Dovranno però essere immediatamente attuate tutte quelle provvidenze che non
importino notevoli modificazioni allo stato attuale, e che consistono
specialmente in forniture per il pronto intervento in caso di incendio.
Gli impianti predetti possono essere sottoposti a visita di controllo, a cura
del Ministero dell'interno e per mezzo di organi da lui delegati, a spese degli
interessati. Il Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili, potrà consentire, in casi particolari,
specifici adattamenti e completamenti che garantiscano ugualmente la sicurezza.
I distributori stradali di benzina, miscele carburanti, gasoli e nafta (serbatoi
compresi), già esistenti, a qualunque tipo appartengano, possono rimanere in
funzione.